Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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diritto interno (incorporazione automatica)41. Questa validità immediata riguarda sia le disposizioni convenzionali che sono applicabili direttamente (self-executing) sia quelle che non lo sono (non self-executing)42. L’obbligo di rispettare e di applicare i trattati internazionali si impone a tutti gli organi dello Stato43.
Applicabilità diretta delle disposizioni di un trattato internazionale
Secondo l’articolo 190 della Costituzione federale, «le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto». È tuttavia necessario distinguere tra la questione della validità immediata di un trattato internazionale e quella dell’applicabilità diretta delle sue disposizioni44. Infatti, non tutte le norme internazionali sono necessariamente applicabili direttamente (self-executing)45. Se la validità immediata comporta l’obbligo per le autorità di rispettare e applicare i trattati, l’applicabilità diretta consente ai privati di avvalersene dinanzi a queste autorità46.
Come precisato dal Tribunale federale, «le problème de l’applicabilité directe d’une norme conventionnelle internationale, qui concerne le contenu de l’accord, apparaît lors de l’interprétation et de l’application de ce dernier in concreto. Il convient de se demander si l’accord ou certaines de ses dispositions sont directement applicables par les opérateurs juridiques internes, à telle enseigne que quiconque y a intérêt peut les invoquer à l’intérieur d’un Etat contractant ou bien si une activité d’intégration dans le droit interne doit être déployée de la part des organes nationaux»47 (il problema dell’applicabilità diretta di una norma convenzionale internazionale, che riguarda il contenuto dell’accordo, si pone quando l’accordo viene interpretato e applicato in concreto. Occorre chiedersi se l’accordo o alcune delle sue disposizioni siano direttamente applicabili dagli operatori giuridici nazionali, in modo che chiunque vi abbia interesse possa appellarvisi all’interno di uno Stato contraente, o se gli organismi nazionali debbano attivarsi per incorporarle nel diritto interno).
Come suesposto, occorre dunque operare una distinzione tra due tipologie di norme48:
- quelle che mirano a imporre obblighi specifici agli Stati nei confronti dei cittadini e che sono essenzialmente rivolte alle autorità responsabili dell’applicazione del diritto, all’amministrazione e ai tribunali (norme «direttamente applicabili» o self-executing);
41 DTF 112 Ib 183, consid. 2a; DTF 124 II 493, consid. 4b; DTF 130 I 312. Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 (n. 10), n. 8.2; Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger (n. 9), N 1368
42 TF 4C.422/2004, consid. 3.1.2, considerando non pubblicato della DTF 132 III 122
43 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger (n. 9), N 1368
44 Cfr. Claudia Sciotti-Lam, L’applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en droit interne, Bruxelles 2004, pag. 335 segg.
45 Jean-Philippe Dunand e Aurélien Witzig (n. 16), pag. 155
46 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger (n. 9), N 1386
47 TF 4C.422/2004, consid. 3.1.2, considerando non pubblicato della DTF 132 III 122
48 Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 (n. 10) n. 5.3