Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine

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Nel suo messaggio del 18 maggio 2022 concernente l’approvazione della Convenzione

n. 190 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, il Consiglio federale ha commentato dettagliatamente le disposizioni della Convenzione n. 190 dell’OIL e ha concluso che erano conformi alla legislazione in vigore in Svizzera114. Non si è invece pronunciato sull’applicabilità diretta o meno delle norme di questa convenzione, né risulta che la dottrina si sia chinata su tale questione. In ogni caso, spetterà dirimerla alla giurisprudenza.

Si ricorderà che, seconda la giurisprudenza ben consolidata già citata e illustrata in precedenza, il Tribunale federale ritiene che, per essere direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico svizzero, una norma di diritto internazionale deve115:

- disciplinare la situazione giuridica dei privati;

- avere un carattere sufficientemente determinato e preciso perché una decisione giudiziaria possa basarsi su di essa in una fattispecie;

- avere come destinatari le autorità incaricate dell’applicazione del diritto (autorità amministrative o giudiziarie) e non le autorità legislative;

- non lasciare un ampio margine discrezionale alle autorità.

Nell’analisi del carattere direttamente o non direttamente applicabile degli articoli 1–12, occorre distinguere due gruppi di disposizioni, ossia gli articoli 1–3 concernenti le definizioni e l’ambito di applicazione da un lato (sezione A) e gli articoli 4–12 contenenti le disposizioni di fondo (sezione B).

A. Definizioni e ambito di applicazione (art. 1–3)

Per natura, le norme di un trattato internazionale contenenti definizioni o relative all’ambito di applicazione non sono destinate a disciplinare la situazione giuridica dei privati negli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri, bensì servono a determinare in che misura le disposizioni di fondo della convenzione sono pertinenti. Non sono dunque destinate a essere direttamente applicabili. A titolo esemplificativo, si ricorderà che il Tribunale federale ha negato qualsiasi carattere self-executing all’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione n. 98 dell’OIL che definisce la nozione di «atti di ingerenza», considerando che questa disposizione comprendeva soltanto un «elenco» degli atti presi in considerazione116.

Articolo 1

L’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione n. 190 contiene definizioni delle espressioni «violenza e molestie» nel mondo del lavoro (lett. a) e dell’espressione «violenza e molestie di genere» (lett. b).

Non sembra che queste definizioni abbiano il carattere direttamente applicabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. In primo luogo, hanno lo scopo di

114 FF 2022 1379

115 Cfr. sopra, cap. II.B.1

116 TF 4C.422/2004, consid. 3.2.2.1-2, considerando non pubblicato della DTF 132 III 122