Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Pagina 30

riconosciuto un ampio margine discrezionale per attuare tali disposizioni nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri che possono così applicare le disposizioni della Convenzione attraverso la legislazione nazionale, ma anche tramite contratti collettivi o altre misure lasciate alla loro discrezionalità («conformi alle procedure nazionali»). Gli Stati possono altresì ampliare o adattare le misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla questione della violenza e delle molestie o sviluppare misure specifiche, «laddove necessario».

L’articolo 12 della Convenzione n. 190 è analogo all’articolo 4 della Convenzione n. 154 dell’OIL. Come suesposto, il Tribunale federale ha chiaramente ritenuto che quest’ultima Convenzione si limita a delineare gli orientamenti generali di un programma la cui esecuzione incombe agli Stati che l’hanno ratificata. In proposito è determinante che il suo articolo 4, dove sono descritti diversi metodi che ne permettono l’applicazione, dimostra come la Convenzione n. 154 necessiti di essere concretizzata in ogni Stato contraente mediante strumenti specifici, pertanto non contiene disposizioni direttamente applicabili124.

Come già illustrato, tale volontà di lasciare agli Stati membri un’ampia libertà nella scelta dei mezzi di azione e delle modalità di applicazione ricorre in numerose disposizioni della Convenzione n. 190 mediante l’utilizzo di diversi tipi di norme o procedimenti, tra cui:

- clausole di flessibilità (cfr. art. 4 par. 2, 9 e art. 10 lett. f);

- rimandi al diritto e alle pratiche nazionali (cfr. art. 4 par. 2);

- consultazione delle organizzazioni nazionali che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori (art. 2 par. 2; art. 4 par. 3; art. 8 lett. b);

- formulazioni aperte o indeterminate (cfr. art. 10 lett. b, c, d o e).

IV. Valutazione sintetica dell’applicabilità diretta o indiretta degli articoli 13–20 della Convenzione n. 190 dell’OIL

Gli articoli 13–20 della Convenzione n. 190 sono contenuti tutti nel capitolo VIII (ultimo capitolo), destinato alle «disposizioni finali».

Concernono il destinatario delle ratifiche formali da parte degli Stati (art. 13), le condizioni dell’entrata in vigore oggettiva e soggettiva della Convenzione (art. 14), le condizioni di una denuncia (art. 15), il principio della notifica della registrazione delle ratifiche e delle denunce da parte del direttore generale dell’UIL a tutti gli Stati membri (art. 16) e al Segretario Generale delle Nazioni Unite (art. 17), la possibilità per il Consiglio di Amministrazione dell’UIL di presentare alla Conferenza internazionale del lavoro un rapporto sull’applicazione della Convenzione o la proposta di una sua revisione totale o parziale (art. 18), le conseguenze dell’adozione da parte della Conferenza internazionale del lavoro di una nuova convenzione che modifica la Convenzione n. 190 (art. 19) e, infine, il fatto che le versioni in francese e in inglese del testo della Convenzione fanno ugualmente fede (art. 20).

124 TF 4C.422/2004, consid. 3.2.3.1, considerando non pubblicato della DTF 132 III 122.