Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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linea di principio, applicabili direttamente24. Può trattarsi di disposizioni che accordano una libertà o una facoltà25, che riconoscono benefici precisi26 o che impongono divieti rigorosi27 a beneficio dei soggetti di diritto, come nel caso delle norme che prescrivono una determinata età minima per l’ammissione al lavoro, la concessione di un congedo di maternità di dodici settimane, il divieto di lavoro forzato o il rispetto obbligatorio della libertà sindacale28.
Anche nelle convenzioni dell’OIL si trovano disposizioni a carattere programmatico con le quali uno Stato si impegna ad attuare una politica generale29, come nell’articolo 2 della Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione: «Ogni Membro, come sia vincolato dalla presente convenzione, si obbliga a definire e ad applicare una politica nazionale, intesa a incrementare, con metodi conformi alle condizioni e agli usi del Paese, l’uguaglianza nelle possibilità e nel trattamento quanto all’impiego e alla professione, onde, per questo rispetto, s’elimini ogni discriminazione». La maggior parte delle norme contenute nelle convenzioni dell’OIL ha questo carattere. Come rileva l’Ufficio internazionale del lavoro (ILO), «le norme internazionali del lavoro costituiscono, in primo luogo, strumenti per i governi che, in consultazione con i datori di lavoro e i lavoratori, cercano di elaborare e attuare una legislazione del lavoro e politiche sociali conformi alle norme stabilite nell’ambito internazionale»30.
Secondo la Costituzione dell’OIL, gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni delle convenzioni ratificate (art. 19 par. 5 lett. d). Le norme contenute nelle convenzioni dell’OIL non impongono un sistema definito o soluzioni uniformi; tendono piuttosto a conciliare il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori con le caratteristiche specifiche di ciascun Paese31. Inoltre, diverse convenzioni prevedono che possano essere attuate non solo tramite la legislazione nazionale, ma anche con altri strumenti, tra cui i contratti collettivi o i sistemi di fissazione dei salari32. Infine, le convenzioni garantiscono regole di protezione minime che devono essere rispettate da parte degli Stati coinvolti33. In nessun caso l’adozione di una convenzione da parte della Conferenza o la sua ratifica da parte di uno Stato membro deve essere interpretata nel senso che sia di pregiudizio a leggi, sentenze, usanze o accordi che garantiscono ai lavoratori interessati condizioni più favorevoli di quelle previste nella convenzione (art. 19 par. 8 Costituzione OIL). Se le convenzioni dell’OIL prevedono norme minime, gli Stati che le ratificano non hanno la possibilità di formulare riserve che
24 Centro internazionale di formazione dell’OIL, diretto da Xavier Beaudonnet (n. 12), pag 57 segg.
25 Per esempio, art. 2 della Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale
26 Per esempio, art. 4 par. 1 della Convenzione n. 183 del 15 giugno 2000 sulla protezione della maternità
27 Per esempio, art. 4 della Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale
28 Nicolas Valticos (n. 16), N 286
29 Ibidem, pag. 59
30 Ufficio internazionale del lavoro, Le regole del gioco – Un’introduzione all’azione normativa dell’Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra 2020, pag. 30
31 Jean-Michel Servais (n. 16), N 252
32 Nicolas Valticos (n. 16), N 732
33 Jean-Michel Servais (n. 16), N 252