Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine

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Acquisiscono quindi validità immediata e si incorporano nel diritto federale. È tuttavia necessario distinguere tra la questione della validità immediata di un trattato internazionale e quella dell’applicabilità diretta delle sue disposizioni. Se la validità immediata comporta l’obbligo per le autorità di rispettare e applicare i trattati, l’applicabilità diretta consente ai privati di avvalersene dinanzi a queste autorità.

Occorre dunque operare una distinzione tra due tipologie di norme:

- quelle che mirano a imporre obblighi specifici agli Stati nei confronti dei cittadini e che sono essenzialmente rivolte alle autorità preposte all’applicazione del diritto (norme dette «direttamente applicabili» o self- executing);

- quelle che hanno una natura programmatica e che si rivolgono alle autorità politiche (cosiddette norme «non direttamente applicabili» o non self- executing o executory).

In sostanza, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per essere direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico svizzero una norma di diritto internazionale deve:

- disciplinare la situazione giuridica dei privati;

- avere un carattere sufficientemente determinato e preciso perché una decisione giudiziaria possa basarsi su di essa in una fattispecie;

- avere come destinatari le autorità incaricate dell’applicazione del diritto (autorità amministrative o giudiziarie) e non le autorità legislative;

- non lasciare un ampio margine discrezionale alle autorità.

Nella maggior parte dei casi, il Tribunale federale ritiene che le disposizioni contenute nelle convenzioni dell’OIL sono di natura programmatica e non sono direttamente applicabili (self-executing) nell’ordinamento giuridico svizzero.

Capitolo III – Valutazione dettagliata dell’applicabilità diretta o indiretta degli articoli 1–12 della Convenzione n. 190 dell’OIL

Ciascun Membro dell’OIL può, in linea di principio, stabilire liberamente in che misura le disposizioni della Convenzione n. 190 che ha ratificato debbano essere considerate direttamente applicabili o meno nel proprio ordinamento giuridico interno. In caso di ratifica della presente Convenzione da parte della Svizzera, competerà alle autorità preposte all’applicazione del diritto (amministrative o giudiziarie) chinarsi sulla questione nei dossier o nelle controversie loro sottoposti.

Sulla base della giurisprudenza e dei principi interpretativi sviluppati dal Tribunale federale, si deve tenere presente che gli articoli 1–12 della Convenzione n. 190 non sono direttamente applicabili. Infatti, gli articoli 1 (definizioni), 2 (ambito di applicazione personale) e 3 (ambito di applicazione materiale) non sono destinati a disciplinare la situazione giuridica dei privati o a riconoscere loro diritti, ma a precisare e a stabilire l’ambito di applicazione delle disposizioni di fondo della Convenzione.

Queste ultime disposizioni (art. 4–12) enunciano le azioni che «ciascun Membro» dovrà compiere. Esse costituiscono chiaramente norme programmatiche, che lasciano un ampio margine discrezionale agli Stati e sono destinate alle autorità governative e legislative. Non contengono peraltro alcuna regola sufficientemente chiara e precisa su cui le autorità