Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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alle circostanze nazionali ed essere oggetto di consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori. Costituisce inoltre una clausola di flessibilità122. Secondo l’articolo 4 paragrafo 3, gli Stati membri sono invitati a riconoscere «i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonché di datrici e datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversità della natura e della portata delle rispettive responsabilità». Questa norma, dal carattere molto generale, deve essere precisata nelle fonti giuridiche interne dei diversi Stati.
Protezione e prevenzione (art. 7–9)
Gli articoli 7–9 trattano norme e misure che gli Stati devono adottare per garantire la prevenzione e la protezione contro la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione sono tenuti in particolare a:
- adottare una legislazione che definisca e proibisca la violenza e le molestie nel mondo del lavoro (art. 7);
- adottare misure adeguate per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro (art. 8), in particolare le misure enunciate all’articolo 8 lettere a– c;
- adottare una legislazione che richieda ai datori di lavoro di intraprendere misure appropriate per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare le misure specificate all’articolo 9 lettere a–d.
L’articolo 9 della Convenzione, che costituisce una disposizione fondamentale, riconosce un ampio margine discrezionale agli Stati. Infatti, le «misure adeguate e proporzionate» che saranno prescritte ai datori di lavoro nella loro legislazione nazionale dovranno essere ragionevolmente fattibili e tenere conto del livello di controllo del datore di lavoro sulle situazioni contemplate. Anche questa costituisce una clausola di flessibilità123.
Verifica dell’applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento (art. 10)
L’articolo 10 elenca le «misure adeguate», descritte alle lettere a–h, che gli Stati devono adottare per assicurare il controllo dell’applicazione della Convenzione e per fornire meccanismi di ricorso e di risarcimento alle vittime di violenza e molestie nel mondo del lavoro. Gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione sono tenuti in particolare a:
- controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro (lett. a);
- garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie (lett. b);
- proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la riservatezza (lett. c);
- introdurre sanzioni (lett. d);
- stabilire che le vittime possano avere accesso effettivo a meccanismi di risoluzione delle controversie e di denuncia (lett. e);
122 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2022 (n. 2) pag. 23
123 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022 (n. 2) pagg. 5 e 26 segg.