Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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CEDH, Jacques Velu, La Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles 1990, p. 654). Ce souci est exprimé de manière assez nette par l’art. 5 de la Convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982 (RS 0.822.725.1), qui énonce que “les organisations d’agents publics doivent jouir d’une complète indépendance à l’égard des autorités publiques”109 (I sindacati traggono peraltro la loro ragion d’essere proprio dall’essere riconosciuti come rappresentanti e difensori degli interessi dei loro membri, in particolare nei confronti del datore di lavoro, ovvero, nel settore pubblico, dello Stato. È quindi un corollario essenziale della libertà sindacale, considerata nella sua componente collettiva, che i sindacati abbiano il diritto di esprimere e sostenere liberamente idee e opinioni al fine di difendere gli interessi dei loro membri (cfr. il summenzionato rapporto dell’ILO, Liberté syndicale et négociation collective, pagg. 19–20). Affinché tale diritto possa essere effettivamente esercitato nel settore pubblico, nei suoi rapporti con le organizzazioni sindacali, lo Stato in qualità di datore di lavoro è tenuto a garantire loro non solo l’esistenza, ma anche l’autonomia e una certa sfera di attività (cfr. Jean-Daniel Delley/Charles-Albert Morand, Rôle et statut constitutionnel des centrales syndicales en Suisse, in Recueil des travaux suisses présentés au Xe Congrès international de droit comparé, Basilea 1979, pag. 175 segg., 187). In particolare, lo Stato non deve favorire la nascita di un monopolio sindacale sotto forma di un “sindacato statale”; la libertà sindacale presuppone al contrario una pluralità di sindacati (cfr. in merito all’art. 11 CEDU, Jacques Velu, La Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles 1990, pag. 654). Questo intento è espresso in modo sufficientemente chiaro dall’articolo 5 della Convenzione n. 151 concernente la protezione del diritto d’associazione e le procedure di determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica, entrata in vigore per la Svizzera il 3 marzo 1982 (RS 0.822.725.1), secondo cui “le organizzazioni d’agenti pubblici devono fruire di una completa autonomia nei confronti delle autorità pubbliche”).
Convenzione n. 168 del 21 giugno 1988 concernente la promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione110
Secondo l’articolo 20 lettera c della Convenzione n. 168 dell’OIL, le «indennità alle quali una persona protetta avrebbe avuto diritto nell’eventualità di disoccupazione totale o parziale o di perdita di guadagno dovuta a sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte in una misura prescritta: se, secondo la valutazione dell’autorità competente, l’interessato ha lasciato volontariamente il suo impiego senza motivo legittimo».
In una sentenza del 1998, il Tribunale federale ha ritenuto che questa norma era direttamente applicabile: «Art. 20 lit. c ist inhaltlich hinreichend bestimmt und klar, um als Grundlage eines Entscheides im Einzelfall dienen zu können; er ist daher direkt
109 DTF 129 I 113, consid. 5.3
110 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991, RS 0.822.726.8