Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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legislazioni nazionali che richiedono ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro devono tenere conto del loro «livello di controllo» e del carattere «ragionevolmente fattibile» delle misure auspicate. L’articolo 9 contiene clausole di flessibilità che lasciano un ampio margine discrezionale agli Stati che ratificano la Convenzione120. Di conseguenza, l’articolo 3 è rilevante solo in relazione al diritto e alle pratiche di questi Stati per quanto riguarda gli elementi indicati, per esempio, nell’articolo 9.
B. Disposizioni di fondo (art. 4–12)
Gli articoli 4–12 non disciplinano la situazione giuridica dei privati e non sono sufficientemente determinati e precisi perché una decisione giudiziaria possa basarsi su di essi in un caso concreto. Quasi tutte queste disposizioni contengono l’espressione «ciascun Membro». Si tratta chiaramente di norme che hanno un carattere programmatico e si rivolgono agli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione n. 190 e non alle autorità preposte all’applicazione del diritto in questi Stati. Non sono dunque applicabili direttamente. Come suesposto, il Tribunale federale ha ritenuto, per esempio, che l’articolo 3 della Convenzione n. 111 dell’OIL, contenente un elenco di azioni che è tenuto a compiere ogni Stato membro per il quale la Convenzione è in vigore, costituisce una disposizione di ordine programmatico da concretizzare da parte dei legislatori degli Stati in questione121.
Di seguito presentiamo sinteticamente gli articoli 4–12 seguendo l’ordine dei capitoli della Convenzione n. 190.
Principi fondamentali (art. 4–6)
Gli articoli 4–6 trattano programmi e misure che gli Stati devono seguire e adottare per promuovere e concretizzare i principi fondamentali della Convenzione n. 190 dell’OIL. Gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione sono tenuti in particolare a:
- rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti a un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie (art. 4 par. 1);
- adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (art. 4 par. 2), con diverse misure enunciate all’articolo 4 paragrafo 2 lettere a–h;
- rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro (art. 5);
- adottare una legislazione che garantisca il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici e per i lavoratori appartenenti a uno o più gruppi vulnerabili (art. 6).
Gli Stati membri beneficiano di un’ampia libertà per concretizzare tali principi. Infatti, secondo l’articolo 4 paragrafo 2, l’approccio inclusivo può essere adeguato al diritto e
120 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022 (n. 2) pag 14 segg.
121 DTF 106 Ib 182, consid. 3.