Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine

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Secondo le suesposte considerazioni, gli obblighi di astenersi sono dunque oggetto di un regime particolare nel senso che devono essere considerati in linea di principio direttamente applicabili.

Possibilità di considerare disposizioni non direttamente applicabili

In decisioni più recenti, che vertevano sulla concretizzazione dei diritti fondamentali, il Tribunale federale sembra relativizzare l’importanza di stabilire, in determinate circostanze, se una norma internazionale è o meno direttamente applicabile.

Due sentenze emanate nel 2017 sono particolarmente rilevanti. In una prima sentenza, già citata, concernente l’esercizio della libertà sindacale69, la nostra Alta Corte sembra stabilire la regola secondo cui non è essenziale determinare in che misura una norma di diritto internazionale sia direttamente applicabile quando il suo contenuto si sovrappone parzialmente a norme di altre convenzioni internazionali, nella fattispecie l’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)70 o l’articolo 22 del Patto dell’ONU II71, il cui carattere self-executing è stato riconosciuto dalla giurisprudenza federale72.

La seconda sentenza riguarda l’applicazione di una disposizione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CDE)73. La giurisprudenza si era mostrata tradizionalmente restrittiva nel riconoscere un effetto diretto a questa convenzione74. Nella sentenza del 2017, il Tribunale federale osserva che «le fait qu’un traité international ne soit pas d’application directe n’implique nullement que le juge suisse puisse simplement ignorer son inexistence. Il en va spécialement ainsi dans les matières relatives aux droits de l’homme, qui plus est dans un domaine où l’on a affaire à des personnes en état de faiblesse, par exemple au regard de leur âge»75 (il fatto che un trattato internazionale non sia direttamente applicabile non implica affatto che il giudice svizzero possa semplicemente ignorare la sua esistenza. Lo stesso vale in particolare per le questioni relative ai diritti umani, soprattutto in un ambito in cui si ha a che fare con persone che versano in uno stato di debolezza, ad esempio a causa dell’età).

Secondo queste due sentenze, quando si tratta di concretizzare diritti fondamentali, non è escluso che la giurisprudenza possa tenere conto di norme internazionali che non sono self-executing per interpretare disposizioni del diritto interno svizzero (interpretazione conforme ai diritti fondamentali)76.

69 DTF 144 I 50, consid. 5.3.3

70 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974, RS 0.101

71 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992, RS 0.103.2

72 Cfr. Rémy Wyler, Boris Heinzer e Aurélien Witzig (n. 51), pag. 11 seg.

73 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997, RS 0.107

74 Cfr. DTF 124 II 90, consid. 3a; DTF 125 I 257, consid. 3c; DTF 128 I 63, consid. 3.2.2

75 DTF 144 II 56, consid. 5.2

76 Ulrich Häfelin, Walter Haller, Helen Keller e Daniela Thurnherr (n. 49), N 1894; Nesa Zimmermann (n. 63), pag. 216