Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine

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rapporto al Centre d’étude des relations de travail (CERT) dell’Università di Neuchâtel nel quadro del suddetto contratto di mandato.

II. Applicabilità diretta o indiretta delle norme dell’OIL in Svizzera a livello generale

L’applicabilità diretta può essere definita come la capacità di una norma di diritto internazionale di conferire di per sé ai privati, senza esigere alcuna misura interna di esecuzione, diritti e obblighi di cui possono avvalersi o di cui rispondono di fronte alle autorità dello Stato in cui questa norma è in vigore9. Sono direttamente applicabili (o giustiziabili, self-executing) le norme che sono sufficientemente concrete e chiare da permettere alle persone fisiche o giuridiche di dedurne diritti e doveri che possono essere fatti valere o rivendicati dinnanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria10. Sono invece non direttamente applicabili (non giustiziabili, non self-executing o executory, o ancora soltanto «indirettamente applicabili», secondo i termini del mandato della SECO) le norme di natura programmatoria (o programmatica) e le disposizioni che si rivolgono agli Stati. Affinché fondino diritti e doveri per i privati, tali norme devono essere concretizzate dal legislatore nazionale11.

Le assemblee che adottano trattati internazionali non si pronunciano sull’applicabilità diretta delle relative disposizioni nei Paesi che li ratificheranno12. Compete ai singoli Stati definire, di regola liberamente, le regole di un trattato internazionale che devono essere considerate direttamente applicabili nel loro ordinamento giuridico interno13. Questa valutazione può variare molto da un Paese all’altro14. Osserviamo che la questione dell’applicabilità diretta o indiretta di una norma internazionale si pone realmente soltanto negli Stati che adottano una concezione monista della relazione tra il diritto interno e il diritto internazionale. Negli Stati «dualisti», infatti, tutte le norme di diritto internazionale devono essere riprese e concretizzate dal legislatore nazionale, pertanto non sono direttamente applicabili15.

Dopo una breve presentazione degli strumenti dell’OIL (sezione A), nel presente capitolo sarà precisata la nozione di «norma direttamente applicabile» nell’ordinamento giuridico svizzero (sezione B), prima di esaminare come è stata concretizzata in relazione con le convenzioni dell’OIL (sezione C).

9 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, volume I, L’Etat, Berna 2021, N 1383

10 Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010, La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, n. 5.3 (FF 2010 2015)

11 Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 (n. 10) n. 5.3

12 Centro internazionale di formazione dell’OIL, diretto da Xavier Beaudonnet, Manuel de formation pour juges, juristes et professeurs de droit, Torino 2009, pag. 22

13 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger (n. 9), N 1385

14 Centro internazionale di formazione dell’OIL, diretto da Xavier Beaudonnet (n. 12), pag. 20

15 Pascal Mahon, Droit constitutionnel, volume I, Basilea 2014, N 238