Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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Tali divieti cantonali d’entrata in Svizzera rimangono validi anche dopo l’abrogazione della LDDS (art. 125 LStr). Tuttavia le autorità cantonali non possono più pronunciare espulsioni fondandosi sulla LStr.
Art. 79 Violazione dell’ordine pubblico
La definizione s’ispira a quanto esposto nel messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri (FF 2002 3424). La presenza in Svizzera implica che l’ordine pubblico non sia né violato né messo in pericolo in modo grave o ripetuto.
Art. 80 Decadenza dei permessi
La presente regola corrisponde alla vigente giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale non ogni soggiorno interrompe i termini legali di decadenza (n. 333 e 345 Istruzioni LDDS).
Art. 81 Divieto d’entrare in Svizzera
L’UFM rinuncia a esigere dai Cantoni la comunicazione di tutte le decisioni d’allontanamento e d’espulsione. È tuttavia necessario che le autorità cantonali continuino a sottoporre all’UFM i casi in cui va esaminato il pronunciamento di un divieto d’entrata. Se viene a conoscenza da solo di un simile caso, l’UFM può consultare l’incarto cantonale e pronunciare un divieto d’entrata a protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche senza la richiesta del Cantone.
Art. 82 Obbligo di comunicare
La comunicazione d’ufficio dei dati di cui nel presente articolo, effettuata nell’ambito dell’assistenza amministrativa, garantisce che le competenti autorità siano informate su fatti che potrebbero essere rilevanti ai fini della regolazione del soggiorno di uno straniero. La LStr fa assumere alla cooperazione fra le autorità degli stranieri e quelle dello stato civile un’importanza ancora maggiore (nuova possibilità per negare il matrimonio in caso di matrimoni fittizi).
3.2.17. Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d’approvazione
Art. 83 Decisione preliminare
Il presente articolo corrisponde alla vigente disciplina, pur raggruppando in larga misura in un unico articolo disposizioni che finora figuravano in varie parti dell’OLS.
Art. 84 Validità della decisione preliminare
È mantenuta la durata di validità vigente (art. 46 OLS).
Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione
La regola di competenza di cui al capoverso 1 figurava finora nell’articolo 1 dell’ordinanza concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri (RS 142.202). Le norme essenziali sono riprese previo adeguamento redazionale.
In futuro si potrà rinunciare alla procedura d’approvazione nel caso in cui lo straniero sia sprovvisto di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e validi (art. 1 lett. b dell’ordinanza concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri). Già oggi, questa disposizione non ha in pratica più alcuna importanza.