Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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Inoltre l’UFM ha bisogno di indicazioni sull’attività lucrativa delle persone soggiacenti al settore dell’asilo per controlli del contributo speciale (art. 86 LAsi) e per il calcolo delle somme forfetarie da versare ai Cantoni a titolo di indennizzo (art. 88 LAsi).
Art. 65 Rifugiati esercitanti un’attività lucrativa
Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un’attività lucrativa e a cambiare impiego o professione (art. 61 LAsi). A protezione contro il dumping salariale, le autorità esaminano le condizioni di salario e di lavoro prima dell’assunzione dell’attività lucrativa e in caso di cambiamento d’impiego.
Anche nel caso di rifugiati, l’UFM ha bisogno di indicazioni sull’attività lucrativa per il calcolo delle somme forfetarie da versare ai Cantoni a titolo di indennizzo (art. 88 LAsi).
3.2.12. Validità territoriale dei permessi
Art. 66 Validità cantonale
La presente disposizione corrisponde in linea di massima al vigente articolo 14 capoversi 1 e 2 ODDS. Infatti nell’articolo 36 LStr si rinuncia alla possibilità di limitare la validità del permesso a una parte del Cantone. Di fatto negli ultimi tempi non si è più ricorso a tale possibilità.
Art. 67 Cambiamento di Cantone
Se il centro delle attività è trasferito in un altro Cantone, lo straniero in questione deve notificarsi entro otto giorni nel nuovo Cantone (cpv. 1).
I soggiorni temporanei inferiori a tre mesi in un altro Cantone, con o senza l’esercizio di un’attività lucrativa, sono esclusi dall’obbligo del permesso e da quello della notificazione (cpv. 2). Nel caso di esercizio di un’attività lucrativa in un altro Cantone, finora era necessario ottenere il consenso del nuovo Cantone (art. 14 cpv. 5 ODDS). La nuova LStr abolisce l’obbligo di tale consenso, permettendo contemporaneamente un risparmio sul piano burocratico (art. 38 LStr; cfr. vigente art. 8 cpv. 2 LDDS).
Se il soggiorno nell’altro Cantone è superiore a tre mesi, scatta l’obbligo di un’autorizzazione a cambiare Cantone. Fanno tuttavia eccezione i soggiornanti settimanali (cfr. art. 16).
Art. 68 Trattamento medico in un altro Cantone
Il fatto che uno straniero debba sottoporsi a un trattamento medico in un altro Cantone non deve implicare che a tale Cantone spetti la competenza in materia di diritto degli stranieri e di conseguenza anche quella dell’aiuto sociale. Questa regola ha finora dato buona prova di sé e pertanto va mantenuta (art. 14 cpv. 7 ODDS).
Art. 69 Competenza in caso di tutela
La presente regola corrisponde alla prassi vigente. Anche secondo l’articolo 25 capoverso 2 CC il domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria.