Rapporto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine

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• l’ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto (OPEV). Per quanto riguarda la regolamentazione dell’entrata, sostituisce la vigente ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS, RS 142.211). Le disposizioni sulla notificazione di cui nella vigente ordinanza sono riprese

nell’OASA;

• l’ordinanza concernente il registro centrale degli stranieri (ordinanza RCS, RS 142.215). Con l’introduzione del sistema SIMIC questa ordinanza sarà sostituita dall’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC);

• l’ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale sugli stranieri (ordinanza sulle tasse LStr; RS 142.241);

• l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281);

• l’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5).

Rimangono dunque otto ordinanze d’esecuzione relative alla LStr.

1.2. Relazione della LStr con gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

L’entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d’esecuzione è prevista per il 1° gennaio 2008. Alcune disposizioni di detti atti dovranno tuttavia essere di nuovo modificate al momento della messa in vigore degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen ratificati dalla Svizzera (cfr. p. es. art. 127 LStr, Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen). Oggi non si conosce ancora la data di tale momento. Dipende da fattori politici e tecnici che la Svizzera, nella maggior parte dei casi, non può influenzare: segnatamente dalla ratifica degli accordi da parte degli Stati membri della CE, dalla messa in opera dei necessari nuovi strumenti tecnici (SIS II; VIS) nonché dall’esame delle necessarie condizioni giuridiche e tecniche in Svizzera da parte dell’UE.

Al momento l’attuazione e l’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non sembrano possibili prima del 1° novembre 2008; ulteriori ritardi non possono tuttavia essere esclusi.

Così stando le cose, la LStr e le relative ordinanze d’esecuzione non dovrebbero introdurre, rispetto all’attuale disciplina, innovazioni suscettibili di dover essere di nuovo modificate a breve termine a causa degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen. In particolare si rinuncia all’introduzione per il 1° gennaio 2008 delle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto, le cosiddette «carriersanctions» (art. 92-95 LStr) e dello scambio di dati con le imprese di trasporto (art. 104 LStr) perché tali disposizioni dovranno di nuovo essere modificate con l’attuazione e l’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (cfr. art. 127 LStr, Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen).

Nelle ordinanze d’esecuzione della LStr si rinuncia parimenti a un completo ripensamento delle competenze e delle procedure per il rilascio dei visti. Per effettuare con successo una tale operazione occorre dapprima poter acquisire