Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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Il capoverso 2 riprende la disposizione di cui all’articolo 42 capoverso 5 OLS. Sono inoltre sottoposte all’UFM, per approvazione, le decisioni preliminari cantonali sui permessi per quattro mesi al massimo esclusi dal contingente (art. 19 cpv. 4 lett. a; finora art. 13 lett. d OLS). Siccome sottostanno alle stesse disposizioni d’approvazione dei permessi contingentati, vanno garantite una procedura uniforme e una medesima prassi. Questa innovazione comporta un adeguamento tecnico della procedura che risulta snellita.
Nel capoverso 3 viene ora specificato che anche le autorità cantonali possono di propria iniziativa sottoporre all’UFM per approvazione una decisione, se ritengono necessario un controllo delle condizioni secondo il diritto federale. Di fatto questo è possibile già oggi.
Nella procedura d’approvazione è necessaria una prassi flessibile nello stabilire i casi soggetti ad approvazione, che tenga conto del mutare della situazione. Come finora, i casi secondo i principi chiaramente descritti nel capoverso 1 dovrebbero essere fissati in istruzioni dell’UFM. Per cui si rinuncia a ulteriori enumerazioni forzatamente parziali a livello d’ordinanza (finora art. 52 OLS).
Art. 86 Procedura d’approvazione
La descrizione della procedura d’approvazione di cui all’articolo 1 capoversi 2-4 dell’ordinanza concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri (RS 142.202) è parzialmente precisata, senza tuttavia modificarne il contenuto.
3.2.18. Protezione dei dati
Art. 87 Rilevamento di dati per stabilire l’identità
Il capoverso 1 segue la volontà del legislatore che, a causa del rapido sviluppo tecnico nel campo della biometria, intende disciplinare a livello d’ordinanza il catalogo dei dati biometrici ammessi. Le impronte digitali e le fotografie sono al momento i dati biometrici più utilizzati.
Il capoverso 2 corrisponde alla regola del vigente articolo 8a capoverso 2 OEnS5.
3.2.19. Competenze, comunicazioni e termini
Art. 88 Autorità competenti per l’esecuzione
Per l’esecuzione del diritto in materia di stranieri è necessario che nei Cantoni le competenze siano chiaramente definite (cpv. 1). Si rinuncia tuttavia a disciplinare nei particolari i compiti delle singole autorità cantonali (art. 15 cpv. 1 e 2 LDDS).
Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 15 capoverso 2 LDDS.
Art. 89 Istruzioni dell’UFM
Oggi esistono numerose istruzioni e direttive dell’UFM che dovranno essere adeguate alla nuova LStr.
Art. 90 Calcolo dei termini
La precisazione nel presente articolo è giustificata dalla regola generale vigente nel diritto in materia di stranieri (cfr. art. 22 cpv. 1 ODDS).
5 Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri; RS 142.211.