Rapporto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine

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definizione riprende i criteri validi in altri ambiti del diritto (p.es. diritto fiscale e diritto delle assicurazioni sociali).

Art. 3 Prestazione transfrontaliera di servizi

Finora nell’OLS è stata definita soltanto l’attività lucrativa dipendente. Su domanda espressa da più parti, nell’OASA è ora definita, sulla falsariga degli Accordi con gli Stati dell’UE e dell’AELS sulla libera circolazione delle persone, anche la prestazione transfrontaliera di servizi.

Art. 4 Decisione sulla nozione di attività lucrativa

La questione di sapere se l’attività è o non è lucrativa ha una notevole importanza nell’ambito della procedura d’ammissione. Ecco perché in caso di dubbio decide l’UFM, come finora (art. 41 OLS).

3.2. Procedura di notificazione e procedura di permesso

Art. 5 Permesso d’entrata

Nella LStr è disciplinata l’assicurazione di un permesso per le persone che intendono esercitare un’attività lucrativa in Svizzera e non hanno bisogno del visto (art. 5 cpv. 3 LStr). Per le persone che sottostanno all’obbligo del visto, la decisione consiste nell’abilitare la rappresentanza svizzera all’estero a rilasciare il visto.

Art. 6 Procedura di permesso

Nel capoverso 1 sono elencati a titolo esemplificativo casi in cui le condizioni d’ammissione di cui all’articolo 17 capoverso 2 LStr possono essere manifestamente adempite.

Nel capoverso 2 è ripreso il principio di cui all’articolo 8 capoverso 2 ODDS secondo il quale le decisioni dell’autorità non possono essere influenzate da atti intrapresi dalla persona in questione. Restano riservati i diritti legali al rilascio del permesso nell’ambito del ricongiungimento familiare, in particolare in virtù degli articoli 42 e 43 LStr nonché 8 CEDU.

Art. 7 Permesso per l’esercizio di una professione

È specificato che il permesso per l’esercizio di una professione, rilasciato da altre autorità, non può sostituire il permesso rilasciato dalla polizia degli stranieri (cfr. art. 4 ODDS).

Art. 8 Documenti di legittimazione esteri

I principi che figurano nel vigente articolo 5 ODDS vengono adeguati. Nel capoverso 1 lettera b sono ora citati in modo generale documenti di legittimazione che permettono al titolare il ritorno in un determinato territorio. Tali documenti di legittimazione possono per esempio essere rilasciati anche da un’organizzazione internazionale competente o da uno Stato il cui territorio non è completamente riconosciuto.

Un rinvio che i documenti di legittimazione citati negli Accordi sul domicilio sono compresi in questa completa definizione dei documenti di legittimazione esteri riconosciuti. Una citazione degli accordi non è necessaria.