Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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3.2.20. Disposizioni finali
Art. 91 Coordinamento con gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Si veda il commento al numero 1.2.
Art. 92 Abrogazione del diritto vigente
Le disposizioni delle ordinanze citate figurano nella LStr o sono integrate nell’OASA. Possono pertanto essere abrogate. La vigente ordinanza concernente la notificazione degli stranieri partenti (RS 142.212) può essere senz’altro abrogata, visto che tale obbligo di notificazione non è più previsto nella LStr.
3.2.21. Coordinamento con gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen Articolo 83a
Nel presente articolo è designata l’autorità competente per la procedura di compensazione finanziaria prevista nell’acquis di Schengen. Occorre tuttavia far notare che con ogni evidenza tale procedura di compensazione non viene (ancora) praticata. Secondo tale procedura un altro Stato esegue l’allontanamento. Contro la decisione d’allontanamento devono essere dati i rimedi giuridici interni.