Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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delle tecnologie orientate verso il futuro nonché della ricerca e dello sviluppo. La clausola della priorità ai lavoratori indigeni non si applica nemmeno a tali stranieri (art. 21 LStr). Dopo una formazione superiore in Svizzera, le restanti condizioni d’ammissione sono comunque perfettamente adempite.
Art. 48 Impiegati alla pari
L’ammissione di impiegati alla pari segue, secondo la vigente prassi, i principi dell’Accordo europeo del 24 novembre 1969, del Consiglio d’Europa, sul collocamento alla pari. L’Accordo nasce dalla necessità di tutelare questa categoria di stranieri che nella sua stragrande maggioranza è formata da giovani donne. La Svizzera ha firmato tale Accordo, ma come tanti altri Stati europei non lo ha ratificato (FF 2004 3455).
Per gli impiegati alla pari, la LStr non prevede più, in linea di principio, limitazioni all’ammissione a seconda della cittadinanza. In compenso, siccome cresce la necessità della tutela (tratta di esseri umani, sfruttamento), la legge prevede il collocamento obbligatorio da parte di un’organizzazione riconosciuta. Tale organizzazione deve adempire i requisiti della legge sul collocamento (LC; RS 823.11), vale a dire essere iscritta nel Registro svizzero di commercio, disporre di un locale d’affari adeguato e non esercitare altre attività lucrative che possano nuocere agli interessi degli impiegati alla pari. L’organizzazione di collocamento deve avere un’autorizzazione dell’Ufficio cantonale del lavoro e anche un’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
La persona responsabile della gestione deve avere la cittadinanza svizzera o, se straniera, il permesso di domicilio, godere di buona reputazione e assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione. In tal modo si dovrebbe poter escludere, da una parte, i collocamenti effettuati da collocatori esteri che non sono affatto controllabili e, dall’altra, che siffatti collocatori possano invocare la libertà di fornire servizi in base all’Accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone.
Come innovazione l’età minima è fissata a 18 anni, quella massima a 25 anni e la durata del soggiorno a un anno al massimo senza possibilità di proroga. Finora, conformemente all’Accordo, l’età minima era di 17 anni; va tuttavia ricordato che anche la maggior parte degli Stati europei ha introdotto l’età minima di 18 anni.
Tali provvedimenti corrispondono meglio allo scopo del soggiorno alla pari e aumentano la protezione degli impiegati alla pari che ora possono venire da qualsiasi Stato. L’esperienza ha inoltre mostrato che gli impiegati alla pari provenienti dai Paesi di reclutamento fuori dell’UE/AELS, che erano finora possibili, vale a dire gli USA, il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda, avevano di solito più di 20 anni d’età.
Imparare a conoscere la cultura del Paese ospite è l’elemento centrale di un soggiorno alla pari. Ecco perché gli impiegati alla pari devono frequentare un corso nella lingua del Paese; finora detta regola esisteva soltanto a livello di istruzione. Le attività impegnative, in particolare l’educazione vera propria dei bambini o l’aiuto nelle lingue straniere o nei compiti a casa, non possono essere richieste agli impiegati alla pari (n. 4/8a p. 9 Istruzioni LDDS).
Art. 49 Riammissione di stranieri
È parimenti consentito derogare alle condizioni d’ammissione per riammettere in modo agevolato stranieri che avevano già ottenuto un permesso di dimora o di domicilio in Svizzera. Una riammissione senza un esame approfondito della