Rapporto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine

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3.2.1. Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno senza attività lucrativa

Art. 9 Soggiorno senza notificazione

La possibile durata di un soggiorno in Svizzera esente da permesso viene adeguata ai principi dell’acquis di Schengen già prima dell’entrata in vigore degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen. Secondo la prassi vigente, uno straniero può soggiornare in Svizzera senza aver bisogno di un permesso per un totale di sei mesi in un arco di tempo di 12 mesi. Dopo tre mesi ininterrotti di soggiorno deve seguire un’interruzione del soggiorno di almeno un mese.

L’acquis di Schengen prevede che il soggiorno, a contare dalla data della prima entrata, non può superare tre mesi su un arco di tempo di sei mesi (art. 11 cpv. 1 lett. a CAS).

Un soggiorno esente da permesso implica sempre che le condizioni d’entrata siano adempite durante l’intera durata del soggiorno (cfr. DTF 131 IV 174, cons. 3.2 e 4.4). Il che significa, fra l’altro, che se il visto è obbligatorio, lo straniero in questione deve avere un visto valido.

Dopo l’entrata in vigore degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen vi sarà la seguente situazione: se uno straniero con un visto Schengen viaggia sul territorio degli Stati Schengen, il suo soggiorno, per essere legale e godere dell’esenzione del permesso, non dovrà essere superiore a tre mesi sull’insieme del territorio Schengen. Per esempio, se tale straniero ha già soggiornato per due mesi in Francia, potrà soggiornare in Svizzera senza aver bisogno di un permesso e senza doversi notificare soltanto per un altro mese. Se intende prolungare il suo soggiorno in Svizzera, lo straniero in questione deve notificarsi presso la competente autorità cantonale e regolare il soggiorno.

Art. 10 Soggiorno con notificazione

Il termine di notificazione di otto giorni per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa corrisponde a quello di cui nell’articolo 2 capoverso 1 LDDS.

Nel capoverso 2 è stabilito che occorre la notificazione, qualora il soggiorno debba essere prolungato oltre la durata del soggiorno esente da permesso. L’esito di una tale domanda deve essere atteso all’estero, salvo nel caso in cui sia manifesto che le condizioni d’ammissione saranno adempite (art. 17 LStr).

Art. 11 Proroga del visto

Nel caso in cui un visto rilasciato per un soggiorno inferiore a tre mesi debba essere prorogato oppure nel caso in cui s’intenda cambiare lo scopo del soggiorno, è necessaria una notificazione.

3.2.2. Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno con attività lucrativa

Art. 12 Attività lucrativa di breve durata

Lo straniero che è arrivato in Svizzera con un permesso d’entrata ai sensi dell’articolo 5 per un soggiorno di quattro mesi al massimo con attività lucrativa non si deve notificare e non ha nemmeno bisogno di un documento di legittimazione per stranieri. In tal caso, con l’esame della domanda e con il rilascio del permesso