Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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La durata del soggiorno, a partire dalla quale sono applicabili i contingenti, è di quattro (cpv. 2 lett. a) o otto (cpv. 2 lett. b) mesi in un arco di tempo di 12 mesi a decorrere dal rilascio del permesso. Le disposizioni vigenti mettevano tali termini in relazione con l’anno civile (art. 13 lett. c e d OLS), il che, soprattutto nel caso di permessi che valevano oltre la fine dell’anno, poteva portare a situazioni non risolvibili per cui soltanto un esiguo numero di Cantoni si atteneva a tali disposizioni.
Art. 20 Contingenti dei permessi di dimora
Corrisponde alla disciplina vigente (art. 14 e 15 OLS). Come per i permessi di soggiorno di breve durata, il periodo di contingentamento è ora in relazione con l’anno civile.
Art. 21 Senza computo sui contingenti
La disciplina riprende la prassi vigente in merito all’articolo 30 OLS e corrisponde all’articolo 10 lettera b OLCP.
Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro
Corrisponde in linea di massima alla disciplina vigente (art. 9 OLS). La durata e lo scopo del soggiorno devono essere fissati in un contratto di lavoro scritto. Trattandosi di lavoratori distaccati, il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro è controllato in base alla dichiarazione di distaccamento rilasciata dal datore di lavoro all’estero e contenente indicazioni sul salario, sulle indennità per l’estero e sulle spese. È inoltre tenuto conto delle condizioni del mandato e del contratto d’appalto.
3.2.5. Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa, per formazione e perfezionamento nonché per redditieri
Art. 23 Condizioni personali
La vigente disciplina sull’ammissione a frequentare corsi di formazione e di perfezionamento va in linea di massima mantenuta (art. 31 e 32 OLS). Importanti questioni ricorrenti nella prassi odierna sono ora disciplinate dell’ordinanza.
Come innovazione si vuole distinguere fra i requisiti posti allo straniero e quelli posti alla scuola (art. 24). È dato per scontato che può essere fornire la prova dell’esistenza dei necessari mezzi finanziari. Nell’ordinanza figurano alcuni esempi di come tale prova può essere fornita.
Per il rilascio del permesso di dimora, un importante elemento di decisione è dato dalla garanzia della partenza dalla Svizzera. Il capoverso 3 enumera i principali criteri di valutazione (cpv. 3).
Il termine della durata massima del periodo di formazione e di perfezionamento di cui al capoverso 4 corrisponde a quello delle attuali Istruzioni dell’UFM.
Art. 24 Requisiti delle scuole
Oggi non esiste un sistema circostanziato e unanimemente accettato per il riconoscimento delle scuole private che formano o perfezionano stranieri. Inoltre non spetta alle autorità competenti in materia di migrazione valutare la qualità delle scuole. Nei casi in cui il Cantone prevede un esame delle scuole, le autorità competenti in materia di stranieri possono autorizzare l’ammissione degli stranieri nelle sole scuole riconosciute.