Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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situazione del mercato del lavoro si giustifica, se il precedente soggiorno è stato di una certa durata (almeno cinque anni) e se da allora non è passato troppo tempo (due anni al massimo). Per la riammissione devono tuttavia essere adempite le condizioni di salario e di lavoro usuali nel luogo e nel settore. Questa nuova regola corrisponde in larga misura alla prassi dell’UFM in tali casi (in base all’art. 13 lett. f OLS; in casi personali particolarmente rigorosi).
Art. 50 Rientro in Svizzera dopo un soggiorno all’estero a scopo di lavoro o di formazione
Il presente articolo corrisponde alla regola vigente (art. 13 lett. i OLS; n. 433.27 Istruzioni LDDS). La disposizione è applicabile ai lavoratori stranieri che sono distaccati all’estero dal loro datore di lavoro per un periodo determinato o che soggiornano temporaneamente all’estero a scopo di perfezionamento.
Art. 51 Rientro in Svizzera dopo il servizio militare all’estero
La presente prescrizione corrisponde alla prassi vigente (art. 13 lett. k OLS; n. 433.3 Istruzioni LDDS). Per non penalizzare gli stranieri che lasciano la Svizzera per assolvere il loro servizio militare obbligatorio, al loro ritorno può essere rilasciato un permesso di dimora non sottostante a contingente. L’adempimento del servizio militare estero non deve tuttavia essere in contraddizione con gli interessi della Svizzera.
Se gli stranieri presenti in Svizzera non assolvono il servizio militare obbligatorio, v’è il rischio che lo Stato d’origine neghi loro la proroga o il rinnovo dei documenti di viaggio.
Art. 52 Richiedenti l’asilo
La presente regola corrisponde in linea di principio alla prassi vigente; l’ammissione per l’esercizio di un’attività lucrativa dipende dalla situazione economica e da quella del mercato del lavoro.
Art. 53 Stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione
Grazie alla revisione parziale della legge sull’asilo e alla nuova LStr gli stranieri ammessi provvisoriamente possono ora ricevere l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa, indipendentemente dalla situazione economica e da quella del mercato del lavoro. Non possono tuttavia far valere una pretesa giuridica all’esercizio di un’attività lucrativa. Per prevenire lo sfruttamento e il dumping salariale, anche in tali casi occorre dapprima esaminare le condizioni di salario e di lavoro.
Siccome la maggior parte degli stranieri ammessi provvisoriamente è destinata a rimanere a lungo o definitivamente in Svizzera, è opportuno integrarli attivamente nel mercato del lavoro. Secondo il nuovo diritto, dopo sette anni, la competenza in materia di costi passa dalla Confederazione ai Cantoni.
Gli stranieri ammessi provvisoriamente possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa senza esaminare la priorità dei lavoratori indigeni. Tale regola corrisponde al vigente articolo 7 capoverso 5ter OLS.