Rapporto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine

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Art. 59 Domanda di proroga del permesso di dimora

Affinché la regolamentazione del soggiorno possa essere prorogata tempestivamente, la domanda di proroga va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità del permesso di dimora (art. 11 cpv. 3 ODDS).

Con il proposto termine s’intende anche evitare che la domanda di proroga sia presentata troppo presto e causi, per tale motivo, un onore burocratico supplementare.

3.2.10. Regolamentazione del soggiorno: permesso di domicilio

Art. 60 Rilascio del permesso di domicilio

Come finora, prima del rilascio del permesso di domicilio occorre esaminare se non vi sono motivi contro il rilascio di un tale permesso dalla validità illimitata e incondizionata, in particolare motivi inerenti alla sicurezza e all’ordine pubblici (art. 11 cpv. 1 ODDS).

Art. 61 Rilascio anticipato del permesso di domicilio

Come finora, il permesso di domicilio può essere rilasciato prima della scadenza dei termini legali, per esempio se lo straniero era già stato titolare di un tale permesso per un periodo abbastanza lungo e ritorna in Svizzera (n. 343.4 Istruzioni LDDS).

Art. 62 Rilascio del permesso di domicilio in caso di integrazione riuscita

La presente disposizione consolida la prassi vigente dal 1° febbraio 2006 (art. 3b cpv. 2 OIntS; Circolare UFM del 1° febbraio 2006 concernente la revisione parziale dell’ordinanza sull’integrazione).

Art. 63 Domanda di proroga della carta di soggiorno per il permesso di domicilio

Il permesso di domicilio ha validità illimitata. A fini di controllo, il titolare del permesso di domicilio riceve tuttavia una carta di soggiorno con una validità limitata a cinque anni (art. 41 cpv. 3 LStr).

Affinché la carta di soggiorno possa essere prorogata tempestivamente, la domanda di proroga va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità di tale carta (art. 11 cpv. 3 ODDS). Con il proposto termine s’intende anche evitare che la domanda di proroga sia presentata troppo presto.

3.2.11. Regolamentazione del soggiorno: richiedenti l’asilo, stranieri

ammessi provvisoriamente, persone bisognose di protezione e rifu-

giati esercitanti un’attività lucrativa

Art. 64 Cambiamento d’impiego

Trattandosi di persone soggiacenti al settore dell’asilo è opportuno controllare le condizioni di salario e di lavoro anche in caso di cambiamento d’impiego (protezione dal dumping salariale). Trattandosi di dette persone è sempre bene verificare se le condizioni in materia d’asilo per il proseguimento dell’attività lucrativa sono ancora soddisfatte. Se tali condizioni sono adempite, i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione possono essere autorizzati al cambiamento d’impiego.