Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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Art. 70 Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile
La presente disciplina corrisponde per contenuto al vigente articolo 14 capoverso 8 ODDS. Nell’ordinanza sono ora menzionate esplicitamente le basi legali dei provvedimenti e del collocamento.
L’eventuale allontanamento o espulsione devono essere decisi prima della liberazione (cpv. 2). La norma è applicabile sia in caso di liberazione condizionata che incondizionata. Il momento della decisione dipende dalle esigenze del singolo caso. Un rapido allontanamento o una rapida espulsione può in particolare rendere possibile l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (esecuzione della pena o delle misure) nello Stato d’origine secondo il Protocollo addizionale del 18 dicembre 19973 alla Convenzione sul trasferimento dei condannati.
3.2.13. Carta di soggiorno per stranieri
Art. 71 Rilascio della carta di soggiorno
La prevista nuova carta di soggiorno nel formato carta di credito è conforme al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 20024, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, che la Svizzera ha parimenti ripreso nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.
La regola di cui al capoverso 2 corrisponde alla prassi vigente di molti Cantoni, in base alla quale, nel caso di un soggiorno autorizzato in anticipo, non è più rilasciata la carta di soggiorno, se la durata totale del soggiorno, fra varie entrate e partenze, non è superiore a quattro mesi nell’arco dell’anno civile. Soprattutto a causa della costosa produzione delle nuove carte di soggiorno, tale semplificazione dovrebbe essere applicata in maniera generale, per esempio anche nel caso di un singolo soggiorno non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (cfr. art. 19 cpv. 4 lett. a).
Art. 72 Presentazione della carta di soggiorno
Come finora, gli stranieri non hanno l’obbligo di portare con sé la carta di soggiorno (art. 13 cpv. 3 ODDS). Su richiesta, devono tuttavia essere in grado di presentarla entro un termine adeguato.
Con una richiesta presso la pertinente banca di dati della Confederazione è parimenti possibile chiarire se il soggiorno di un determinato straniero è regolato.
3.2.14. Ricongiungimento familiare Art. 73 Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari di un permesso di dimora
Il principio di cui all’articolo 47 LStr, secondo il quale il ricongiungimento familiare deve aver luogo entro determinati termini, è ripreso come disposizione d’ordinanza anche per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari di un permesso di dimora (art. 44 LStr).
3 RS 0.343.1
4 GU L 157 del 15.6.2002, p. 1.