Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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esperienze concrete in merito alle ripercussioni degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sulla procedura svizzera di rilascio dei visti.
Ove possibile, gli avamprogetti delle ordinanze d’esecuzione sono già stati adeguati alle esigenze degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen. Se necessario contengono inoltre disposizioni sul coordinamento che entrano in vigore al momento dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (cfr. p. es. OPEV).
Prima della decisione sulla messa in vigore della LStr, il Consiglio federale esaminerà di nuovo la situazione sotto il profilo del momento dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen. Se tale momento è imminente, la LStr potrebbe essere messa in vigore contemporaneamente agli Accordi di associazione alla normativa di Schengen. Questo permetterebbe di evitare che il diritto in materia di stranieri debba di nuovo essere modificato a breve termine.
2. Osservazioni generali sull’avamprogetto di ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Come detto al numero 1, l’OASA riassume cinque vigenti ordinanze d’esecuzione relative alla LDDS e le adegua alla LStr (cfr. elenco al n. 1). In particolare nell’ordinanza d’esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS) figurano inoltre disposizioni in parte obsolete che non sono più state riprese.
Le modifiche necessarie in vista della futura messa in vigore degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono preparate mediante disposizioni di coordinamento (art. 91).
Sulla falsariga della LStr, l’OASA è strutturata secondo i seguenti capitoli: Definizioni, Procedura di notificazione e procedura di permesso, Ammissione, Regolamentazione del soggiorno, Carta di soggiorno per stranieri, Ricongiungimento familiare, Aiuto al ritorno e alla reintegrazione, Misure di allontanamento e di respingimento, Assistenza amministrativa e comunicazione di dati, Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d’approvazione, Protezione dei dati, Competenze, comunicazioni e termini, Disposizioni finali.
3. Commento ai singoli articoli dell’OASA
3.1. Definizioni
Art. 1 Attività lucrativa dipendente
La presente definizione ricalca quella dell’articolo 6 dell’ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS) e, ai fini di una politica controllata d’ammissione della manodopera proveniente da Stati terzi, formulata nel modo più ampio possibile (prescrizioni sul mercato del lavoro; controllo degli effettivi). Come finora, nella lettera b, sono elencate a titolo esemplificativo alcune attività la cui classificazione nella pratica dà spesso adito a dubbi. L’enumerazione può essere d’aiuto quando in casi analoghi occorre decidere sull’attività lucrativa (art. 4).
Art. 2 Attività lucrativa indipendente
Nell’OLS è definita soltanto l’attività lucrativa dipendente. Su domanda espressa da più parti, nell’OASA è ora definita anche l’attività lucrativa indipendente. La