Rapporto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine

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Art. 75 Gravi motivi familiari per un ricongiungimento familiare differito

Se i termini sono scaduti, nell’interesse di una più rapida integrazione il ricongiungimento familiare è ancora possibile unicamente se sussistono importanti motivi familiari. Questo principio generale è qui concretato. Nel caso di detta regola derogatoria, il benessere del fanciullo deve essere determinante; se nel Paese d’origine il fanciullo è esposto a seri pericoli, il ricongiungimento familiare differito deve essere possibile. Tale interpretazione corrisponde anche all’attuale prassi della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). I motivi personali dei genitori che vogliono per esempio che il figlio o la figlia quasi maggiorenne inizi a lavorare in Svizzera, rispettivamente si prenda cura dei fratellini più piccoli e si occupi delle faccende domestiche, non sono determinanti.

Il principio secondo il quale nell’interesse di una più rapida integrazione il ricongiungimento familiare deve avvenire entro un determinato termine, implica una regolamentazione derogatoria restrittiva.

Art. 76 Deroghe all’esigenza della coabitazione

I motivi di rinuncia alla coabitazione, citati al capoverso 1, devono essere comprensibili.

Sussistono obblighi professionali, quando una particolare attività per un determinato datore di lavoro deve essere svolta in una località lontana e non è esigibile che la famiglia si trasferisca in detta località.

Sussistono notevoli problemi familiari, quando per esempio la moglie o i figli devono soggiornare temporaneamente in un centro d’accoglienza per vittime di violenze domestiche oppure quando un coniuge è temporaneamente allontanato dall’abitazione comune (nuovo art. 28b CC; in vigore dal 1° luglio 2007).

Art. 77 Scioglimento della comunità familiare

I principi vigenti secondo l’articolo 50 LStr dovrebbero poter essere applicati anche nel caso di ricongiungimento familiare di stranieri con un permesso di dimora. Sta di fatto che la LStr nella sua versione finale non prevede più, contrariamente al testo del messaggio, la proroga del permesso di dimora, perché successivamente è stato cancellato anche il diritto al ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora (cpv. 1-3; art. 44 LStr).

Le condizioni per il mantenimento del diritto di soggiorno del coniuge e dei figli dopo lo scioglimento della comunità familiare sono concretate nei capoversi 4 e 5. La descrizione di cui al capoverso 1 corrisponde in larga misura a quella dell’articolo 62 (rilascio anticipato del permesso di domicilio in caso di integrazione riuscita).

3.2.15. Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

Art. 78

L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione, che in certi casi diventa possibile anche nel settore degli stranieri, avviene nell’ambito dei principi e delle strutture che finora hanno dato buona prova di sé nel settore dell’asilo.

3.2.16. Misure di allontanamento e di respingimento

Le espulsioni di stranieri pronunciate in virtù della LDDS da autorità cantonali sono legate a un divieto d’entrata in Svizzera di almeno due anni (art. 11 cpv. 1 LDDS).