Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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d’entrata prima dell’arrivo in Svizzera, viene contemporaneamente regolato il soggiorno in Svizzera. Questo vale anche se lo straniero esercita l’attività a giornata, sempreché la durata totale non sia superiore a quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi dalla prima entrata (cpv. 1). È esclusa da detta regola l’attività lucrativa come ballerina di cabaret, poiché a causa dei noti problemi è necessario un controllo più intenso.
Tale semplificazione corrisponde in parte all’attuale prassi. Inoltre comporterà agevolazioni amministrative anche in vista della nuova carta di soggiorno sotto forma di carta di credito.
Prima di rilasciare il permesso d’entrata sono esaminate anche le condizioni relative al mercato del lavoro per l’inizio di un’attività lucrativa.
Se l’esercizio dell’attività lucrativa in Svizzera per più di quattro mesi è già stata autorizzata, lo straniero può iniziare a lavorare immediatamente dopo la notificazione. Non è infatti necessario che aspetti il rilascio di una carta di soggiorno (cpv. 2).
Art. 13 Termine di notificazione per il personale di servizio
Tale agevolazione corrisponde in ampia misura al vigente articolo 3 capoverso 7 ODDS. Il personale di servizio (personale infermieristico, autisti, governanti ecc.), che accompagna il datore di lavoro (padrone) nel soggiorno in Svizzera esente da permesso, sottostà alle prescrizioni sulla notificazione e sul permesso come il datore di lavoro.
Art. 14 Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni
La vigente regola secondo la quale, nell’ambito di un servizio, è possibile esercitare un’attività lucrativa temporanea in Svizzera fino a otto giorni senza la procedura di notificazione e di rilascio del permesso, è in linea di massima mantenuta (art. 2 cpv. 1 LDDS; art. 2 cpv. 6 ODDS).
L’aggiunta del settore a luci rosse nella lista dei settori, per i quali l’obbligo del permesso vige dal primo giorno, dovrebbe consentire una migliore prevenzione degli abusi constatati in detto settore (cpv. 3).
Lo straniero che intende esercitare una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera per più di otto giorni deve farne domanda prima di arrivare in Svizzera. Se riceve il permesso d’entrata, l’obbligo di notificarsi è retto dall’articolo 12.
3.2.3. Disposizioni generali sulla notificazione dell’arrivo e della partenza
Art. 15 Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza
Il termine di otto giorni per notificare l’arrivo dopo il trasferimento da un Cantone a un altro corrisponde all’articolo 8 capoverso 3 LDDS. Tale termine è ripreso anche per la notificazione dell’arrivo dopo il trasferimento da un Comune a un altro (art. 12 cpv. 2 e 3 LStr); in tal caso valevano finora prescrizioni cantonali (art. 2 cpv. 11 ODDS). Il termine per notificare la partenza, che finora non era stato regolamentato (art. 2 cpv. 12 ODDS), corrisponde a quello per notificare l’arrivo; una regolamentazione unitaria è senz’altro opportuna.
Art. 16 Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali
Come finora anche lo straniero titolare di un permesso di dimora può soggiornare durante la settimana lavorativa in un altro Comune o Cantone. Contrariamente al