Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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Art. 28 Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente
I familiari stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente non possono far valere una pretesa giuridica a esercitare un’attività lucrativa. Possono tuttavia essere autorizzati a esercitare una tale attività, se le condizioni di salario e di lavoro usuali nel luogo e nel settore sono rispettate.
Art. 29 Figli stranieri di cittadini svizzeri
La legge sulla cittadinanza prevede in determinati casi una naturalizzazione agevolata o una reintegrazione. Allo scopo è tuttavia necessario un regolare soggiorno in Svizzera. Questo è ora reso possibile a condizioni agevolate.
Già oggi l’ammissione agevolata dei figli stranieri di cittadini svizzeri si limita a tali casi (art. 3 lett. cbis OLS; n. 661 Istruzioni LDDS).
Art. 30 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
Come finora, le persone svincolate dalla cittadinanza svizzera potranno essere ammesse con una procedura agevolata, sempreché abbiano mantenuto i loro legami con la Svizzera (cpv. 1; art. 3 lett. d OLS; n. 418 Istruzioni LDDS).
Le persone cui è stata annullata la cittadinanza svizzera perdono anche il loro diritto di soggiorno in Svizzera (DTF: decisioni non pubblicate 2A.431/2005 del 14.11.2005 e 2A.221/2005 del 6.9.2005; n. 336 Istruzioni LDDS). In singoli casi è possibile esaminare se, in base alle disposizioni generali d’ammissione, si possa rilasciare un nuovo permesso di dimora (cpv. 3).
Art. 31 Casi personali particolarmente gravi
Contrariamente alla disciplina vigente (art. 13 lett. f OLS), la presente ordinanza elenca i principali criteri di decisione. Tali criteri si fondano sulla lunga prassi dell’UFM e delle autorità di ricorso. In parte sono anche già riprese in Istruzioni dell’UFM (n. 433.25 Istruzioni LDDS).
La prassi vigente va mantenuta; questo vale anche per le persone del settore dell’asilo (art. 14 LAsi; art. 33 OAsi 1 viene abrogato) e per quelle ammesse provvisoriamente (85 cpv. 5 LStr), che fanno valere un caso personale particolarmente grave. I criteri per un caso personale particolarmente grave sono applicabili anche dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr).
La valutazione di un caso personale particolarmente grave implica che l’identità del richiedente sia nota. Questo vale in particolare quando si devono chiarire le possibilità di reinserimento nel Paese d’origine (cpv. 1 lett. g).
L’autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa (cpv. 3) corrisponde in linea di massima alla prassi vigente; come novità, è ora possibile anche l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente.
Art. 32 Importanti interessi pubblici
Le autorità hanno bisogno di un certo margine di apprezzamento per tutelare gli interessi pubblici importanti (n. 433.25 Istruzioni dell’UFM).