Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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3.2.7. Cambiamento dello scopo del soggiorno
Art. 54
Il permesso di soggiorno di breve durata e il permesso di dimora sono sempre vincolati a un preciso scopo di soggiorno (p.es. esercitare un’attività lucrativa dipendente, frequentare un corso di formazione ecc.). Se viene a mancare lo scopo originario che era stato autorizzato, occorre regolare di nuovo il soggiorno. Le condizioni d’ammissione applicabili al nuovo scopo del soggiorno devono essere soddisfatte.
3.2.8. Regolamentazione del soggiorno: permesso di soggiorno di breve durata
Art. 55 Cambiamento d’impiego
La vigente prassi (per principio è escluso il cambiamento d’impiego, art. 29 cpv. 3 OLS) diventa meno rigida, ammettendo il cambiamento d’impiego per motivi seri. L’ordinanza cita due motivi che già secondo la vigente prassi potevano portare, in via eccezionale, al cambiamento d’impiego. Per contro il cambiamento di professione continua a essere escluso.
Art. 56 Rinnovo
La presente regola corrisponde alla prassi vigente (art. 26 cpv. 1-4 OLS). Poiché secondo le condizioni d’ammissione in questo caso si tratta di manodopera qualificata, il rischio di abusi è minore.
Art. 57 Permessi successivi
La presente regola corrisponde alla prassi vigente (art. 27 OLS).
3.2.9. Regolamentazione del soggiorno: permesso di dimora
Art. 58 Validità del permesso di dimora
Per principio, il permesso di dimora iniziale va rilasciato con una validità di un anno, come finora. Dopodiché può essere, di volta in volta, prorogato di due anni (cpv. 1; n. 332 Istruzioni LDDS).
In caso di ricongiungimento di familiari stranieri, i cittadini svizzeri devono, per quanto possibile, essere trattati allo stesso modo degli stranieri che possono appellarsi all’Accordo UE/AELS sulla libera circolazione delle persone. Secondo l’Accordo i familiari stranieri ricevono un permesso di dimora valido per cinque anni.
Secondo il capoverso 2, le competenti autorità possono rilasciare un permesso di dimora valido per cinque anni anche ai familiari stranieri di un cittadino svizzero. Questo a condizione che non vi siano sospetti, in particolare di matrimonio fittizio. In tal caso, a fine di controllo, è opportuno limitare la validità del permesso di dimora a un anno (cfr. Circolare IMES del 16 gennaio 2004, Attuazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone nell’ambito del ricongiungimento familiare).
Il capoverso 3 corrisponde alla vigente disciplina.