Rapporto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine

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Notevoli interessi fiscali possono portare al rilascio di un permesso (oggi in virtù dell’art. 36 OLS). Non va tuttavia dimenticato che a volte i Cantoni devono fornire notevoli mezzi per l’aiuto sociale a stranieri con un diritto di residenza.

Contrariamente all’attuale disciplina, il richiedente non deve più dimostrare di avere legami stretti con la Svizzera (n. 555 Istruzioni LDDS). Nella prassi, l’interpretazione di tale condizione fu spesso poco chiara.

L’autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa (cpv. 3) corrisponde alla norma dell’articolo 31. Tuttavia agli stranieri che sono stati ammessi in virtù del capoverso 1 lettera c sono applicabili, come finora, le condizioni generali d’ammissione per l’esercizio di un’attività lucrativa (art. 18-26 LStr).

Art. 33 Minori affiliati

La presente disposizione corrisponde alla disciplina vigente (art. 35 OLS). Il rilascio di un permesso di dimora a un minore affiliato implica sempre che le condizioni di diritto civile per l’accoglimento di un affiliando straniero in vista dell’adozione siano adempite (cfr. n. 54 Istruzioni LDDS).

Art. 34 Ballerine di cabaret

Con la proposta disposizione s’intende in sostanza mantenere la disciplina vigente (art. 9 cpv. 5, 20 cpv. 3 e 4 OLS; allegato 4/8c Istruzioni LDDS). In tal modo, nello spirito dell’articolo 30 lettera d LStr, si tiene conto del particolare bisogno di protezione di queste persone particolarmente esposte a gravi rischi e si agevolano i controlli delle competenti autorità (cfr. anche messaggio relativo alla LStr, FF 2002 3348 e 3403).

La durata minima d’assunzione passa ora da tre a quattro mesi. In tal modo le persone in questione sottostanno all’obbligo di assicurarsi contro le malattie conformemente alla legge sull’assicurazione malattie (LAMal).

L’UFM definirà i criteri necessari per stabilire il numero massimo di ballerine di cabaret per azienda.

Nell’ambito della procedura d’approvazione (art. 86; art. 99 LStr), l’UFM può negare temporaneamente o durevolmente il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata a ballerine di cabaret che provengono da una determinata regione, se sussistono prove concrete di tratta di esseri umani.

Art. 35 Tempo di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani

La disciplina corrisponde in larga misura al vigente Regolamento del soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani, emanato dall’UFM il 25 agosto 20042.

Art. 36 Soggiorno temporaneo delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani

La disciplina corrisponde in larga misura al Regolamento già menzionato nel commento dell’articolo 35. Alla scadenza del tempo di riflessione, le persone in questione ricevono senza indugio un permesso di soggiorno di breve durata, se la loro presenza durante un procedimento giudiziario è necessaria. Le competenti autorità cantonali possono autorizzare le vittime e i testimoni della tratta di esseri

2 http://www.weisungen.bfm.admin.ch/rechtsgrundlagen/rechtsquellen/weitere/opfer_menschenhandel/ 25_08_04_i.asp