Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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Le autorità competenti in materia di stranieri possono negare l’ammissione di alunni stranieri, se la scuola presenta carenze manifeste oppure se occorre presumere che, sulla scorta di considerazioni finanziarie, vengono accolti anche alunni che intendono utilizzare il soggiorno di formazione unicamente allo scopo di eludere le condizioni d’ammissione in Svizzera.
Per l’ammissione degli stranieri a corsi di formazione e di perfezionamento è determinante che vi si svolga un insegnamento confacente e che la formazione o il perfezionamento possano essere conclusi entro il termine prestabilito.
La prova sulla conoscenza della lingua, che secondo l’attuale prassi non è sempre richiesta, viene ora disciplinata a livello di ordinanza. Tali prove possono essere necessarie in particolare, quando la scuola stessa non ha esaminato le effettive conoscenze linguistiche del richiedente o quando, secondo le esperienze acquisite con il Paese d’origine, sussiste un rischio più elevato di abuso.
Art. 25 Redditieri
La vigente disciplina sull’ammissione dei redditieri, secondo la quale non devono svolgere un’attività lucrativa né in Svizzera né all’estero, va mantenuta (art. 34 OLS). Il concetto di «legami personali particolari con la Svizzera», posto come condizione d’ammissione, è esplicitato nell’ordinanza (cpv. 2; cfr. anche n. 53 Istruzioni LDDS).
3.2.6. Deroghe alle condizioni d’ammissione
Nell’articolo 30 LStr, il legislatore ha previsto facilitazioni alle condizioni d’ammissione per dodici categorie di persone in totale. Tali facilitazioni concernono soggiorni con e senza autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa.
Ove è prevista un’ammissione agevolata all’esercizio di un’attività lucrativa, devono in ogni caso essere adempite almeno le condizioni di salario e di lavoro usuali nel luogo e nel settore.
Art. 26 Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata
I familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di uno straniero ammesso provvisoriamente (art. 45 e 85 cpv. 7 LStr) non possono far valere una pretesa giuridica a esercitare un’attività lucrativa. In considerazione del soggiorno temporaneo, tutti i familiari devono adempire sia le condizioni di salario e di lavoro usuali nel luogo e nel settore sia le condizioni personali per essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente.
Art. 27 Familiari stranieri con diritto di esercitare un’attività lucrativa
Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di dimora possono far valere una pretesa giuridica a esercitare un’attività lucrativa (art. 46 LStr). Come innovazione non vengono più esaminate le condizioni di salario e di lavoro. Ciononostante, per l’autorizzazione alla prima assunzione, rimane necessaria la domanda del datore di lavoro, con il relativo contratto di lavoro. L’esercizio di un’attività lucrativa indipendente è autorizzato, se sono adempite le necessarie condizioni.