Rapporto OASA

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine

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umani a esercitare un’attività lucrativa, se un datore di lavoro ne fa domanda e se sono adempite le condizioni di salario e di lavoro usuali nel luogo e nel settore.

Art. 37 Programmi di aiuto e di sviluppo

La presente disposizione corrisponde alla prassi attuale (art. 8 cpv. 3 lett. b OLS; allegato 8/4 Istruzioni LDDS).

Art. 38 Formazione e perfezionamento con attività accessoria

Corrisponde in linea di massima alla disciplina vigente (art. 13 lett. l OLS; n. 433.4 Istruzioni LDDS). Si propone infatti che in avvenire gli stranieri che frequentano un corso di formazione o di perfezionamento possano essere autorizzati a esercitare un’attività accessoria soltanto dopo almeno sei mesi dall’inizio del corso. In tal modo si garantisce che la frequenza del corso di formazione o di perfezionamento è veramente lo scopo principale del soggiorno.

Come finora, durante il normale periodo d’insegnamento, la durata settimanale del lavoro non deve essere superiore a 15 ore. Una durata superiore del lavoro è permessa unicamente durante le vacanze, sempreché ciò non comporti un ritardo sulla conclusione regolare degli studi.

In tal modo s’intende, da un lato, porre l’accento sulla riuscita degli studi e, dall’altro, prevenire con maggiore efficacia gli attuali abusi.

Art. 39 Formazione con periodo di pratica obbligatoria

La vigente disciplina è mantenuta (art. 13 lett. m OLS; n. 433.6 Istruzioni LDDS). Conformemente al programma scolastico o di studio, la pratica presso un’azienda deve essere obbligatoria e la sua durata non deve superare la metà di quella dell’intera formazione.

Art. 40 Attività lucrativa durante un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale

Conformemente alla vigente disciplina, i dottorandi, i postdottorandi e i postdiplomandi che frequentano un corso di perfezionamento (art. 23 e 24) possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa.

Come innovazione viene precisato che si deve trattare di un’attività scientifica nel campo di studio specifico dello straniero in questione. In compenso si rinuncia a limitare il grado di occupazione al 60 per cento al massimo, come finora. Di fatto le università e le scuole universitarie professionali hanno regolamenti diversi: spesso il grado di occupazione contrattuale si riferisce soltanto alla remunerazione e non alle ore di lavoro effettivamente prestate. Si considera in tal modo che, nell’interesse della scienza e dell’economia, è opportuno facilitare l’attività lucrativa durante un perfezionamento accademico. Nella valutazione delle condizioni di salario e di lavoro usuali va tenuto conto di posti di praticantato simili.

Art. 41 Scambi internazionali

Anche il presente articolo mantiene la prassi vigente. Gli stranieri devono avere la possibilità di venire in Svizzera per partecipare a programmi di formazione, di perfezionamento o di scambio organizzati a livello bilaterale o multilaterale (p.es. programmi di scambio per insegnanti della Conferenza dei Cantoni). Tali programmi sono offerti da organizzazioni che mirano ad agevolare gli scambi economici,