Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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Nel progetto di legge originario del Consiglio federale i termini per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari di un permesso di dimora erano parimenti disciplinati nella LStr (art. 46 avamprogetto LStr). Il Parlamento rinunciò tuttavia a concedere agli stranieri titolari di un permesso di dimora il diritto al ricongiungimento familiare (art. 44 LStr). In tal caso l’articolo 47 LStr non è più applicabile perché nel capoverso 1 il termine per il ricongiungimento è in relazione con il diritto al ricongiungimento familiare.
Un’analoga regola, a livello d’ordinanza, sul termine di ricongiungimento per i familiari di stranieri titolari di un permesso di dimora è conforme all’idea originaria dell’avamprogetto di legge che, su questo punto, non fu messo in discussione dal Parlamento. Non si riuscirebbe a capire perché un tale termine di ricongiungimento sarebbe applicabile soltanto ai familiari stranieri di cittadini svizzeri o di stranieri domiciliati, ma non ai familiari di stranieri titolari di un permesso di dimora.
Nell’esaminare le condizioni per il ricongiungimento familiare (abitazione conforme, nessun aiuto sociale) va tenuto in debito conto anche il desiderio che il ricongiungimento avvenga il più presto possibile nell’interesse di una più rapida integrazione.
Art. 74 Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamen-
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La possibilità del ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente non era contemplata nell’avamprogetto di LStr del Consiglio federale. Tale possibilità fu decisa successivamente dal Parlamento nell’ambito dell’ultima revisione parziale della legge sull’asilo e in seguito introdotta anche nella nuova LStr.
Visto che conosce la situazione locale e che, se necessario, può chiedere direttamente ulteriori informazioni al richiedente, spetta alla competente autorità cantonale degli stranieri chiarire se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte. Per questo motivo la domanda va presentata a tale autorità (cpv. 1). Quest’ultima la trasmette con il suo parere all’UFM che decide in merito all’inclusione nell’ammissione provvisoria (cpv. 2).
Nel capoverso 3 figurano i termini di ricongiungimento per i familiari stranieri di stranieri ammessi provvisoriamente. Tali termini corrispondono a quelli previsti dalla regolamentazione sul ricongiungimento dei familiari stranieri di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio (art. 73; art. 47 LStr). Anche per gli stranieri ammessi provvisoriamente l’obiettivo consiste, una volta che le necessarie condizioni sono adempite (art. 85 cpv. 7 LStr), nell’ottenere che il ricongiungimento avvenga il più presto possibile nell’interesse di una più rapida integrazione. Visto che nella presente fattispecie non sussiste un diritto al ricongiungimento familiare, il Consiglio federale ha la facoltà di prevedere a livello d’ordinanza una disposizione che favorisce l’integrazione.
Fondandosi sull’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) il Cantone ha diritto di ricorrere contro la decisione dell’UFM che include i familiari nell’ammissione provvisoria, nonostante il parere cantonale negativo. Il parere cantonale è l’espressione di un’opinione che non costituisce una decisione autonoma impugnabile. È un elemento necessario, ma insufficiente per l’esame da parte dell’UFM della domanda di ricongiungimento familiare presentata da uno straniero ammesso provvisoriamente.