Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
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scientifici e culturali fra i giovani a livello internazionale. La condizione centrale è data dall’applicazione del principio della reciprocità.
Art. 42 Tirocinanti
Corrisponde al diritto vigente (p.es. art. 22 OLS; n. 436 Istruzioni LDDS).
Art. 43 Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazio-
nali
Si tratta di stranieri che non sottostanno alle disposizioni d’ammissione ordinarie in materia di stranieri. Il loro soggiorno è regolato in base ai trattati di Vienna sui diplomatici o in base a speciali accordi di sede che la Svizzera ha concluso oppure ancora in base ad altre convenzioni bilaterali o multilaterali: per esempio il personale di ferrovie o poste estere, che lavora in Svizzera per motivi aziendali e deve quindi avere un soggiorno regolato. Tuttavia tale posizione di privilegio in materia di stranieri si giustifica unicamente fintanto che detti stranieri esercitano esclusivamente la particolare funzione per la quale devono soggiornare in Svizzera. Trattandosi del personale diplomatico e dei funzionari e impiegati di organizzazioni internazionali questo è sempre il caso, se sono titolari di un particolare documento di legittimazione (carta d’identità del DFAE), rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri. Per tali stranieri il ricongiungimento familiare corrisponde alla disciplina vigente (art. 4 cpv. 1 OLS; n. 7 Istruzioni LDDS).
Il partner (in una coppia omosessuale registrata o in una coppia di concubini), che riceve già attualmente, secondo la vigente prassi, la carta d’identità del DFAE, è ora citato espressamente nell’ordinanza (cpv. 2 e 3).
Art. 44 Attività accessoria di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali
Fintanto che esercitano la loro funzione, gli stranieri di cui all’articolo 44 sono autorizzati a esercitare un’attività accessoria.
Art. 45 Attività lucrativa dei familiari di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali
Corrisponde alla disciplina vigente (art. 4 cpv. 2 e 3, 13 lett. o OLS). Il partner (in una coppia omosessuale registrata o in una coppia di concubini), che riceve già attualmente, secondo la vigente prassi, la carta d’identità del DFAE, è ora citato espressamente nell’ordinanza (cpv. 2 e 3).
Art. 46 Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali
Questa norma permette alle imprese e agli istituti di ricerca attivi sul piano internazionale e con sede in Svizzera un facile reclutamento di dirigenti e specialisti altamente qualificati dall’economia e dalla ricerca. Per l’ammissione continua a non essere necessario esaminare la priorità né dei lavoratori indigeni né di quelli che sono cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (art. 7 cpv. 5 OLS; cfr. anche
n. 4/7 Istruzioni LDDS, concernente gli obblighi della Svizzera nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo GATT).
Art. 47 Attività lucrativa dopo uno studio in Svizzera
La presente deroga alle condizioni generali d’ammissione fu introdotta dal Parlamento in un secondo tempo. È in particolare intesa ad agevolare l’ammissione nei settori