Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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Costi complessivi UFAC 87 mio
Spese per il personale e 60 mio.
materiali
Suddivisione delle spese Vigilanza Altro
materiali e per il perso- 48 mio. 12 mio.
nale in Vigilanza/Altro
48 mio.
Suddivisione spese di Emolumenti Tassa di vigilanza Imposte
vigilanza 11 mio. 18,5 mio. 18,5 mio.
Aspetti giuridici
Il capoverso 1 del nuovo articolo 6b LNA prevede che l’UFAC riscuota come in passato emolumenti per i servizi e le decisioni. Ai fini della copertura dei costi non coperti dagli emolumenti, il capoverso 2 crea le basi per la nuova tassa di vigilanza. I capoversi da 3 a 6 disciplinano invece la configurazione di questa tassa.
Generalmente, i tributi causali si riferiscono a una controprestazione dello Stato imputabile su base individuale all’assoggettato. Questa imputabilità è definita equivalenza individuale e comprende due elementi: da un lato un’utilità fornita sotto forma di una controprestazione dello Stato, dall’altro l'imputabilità di tale utilità a un singolo soggetto. Ad essa si contrappongono le imposte; in questo caso il contribuente è tenuto a pagare tasse senza tuttavia che venga erogata una controprestazione dello Stato imputabile su base individuale. Questa (mancata) imputabilità viene definita anche mancanza di presupposto della tassa. Secondo la dottrina e la prassi vigenti, tutte le imposte necessitano di una base costituzionale esplicita e specifica. Le tasse basate sull’equivalenza individuale possono invece essere riscosse anche in mancanza di una competenza di prelievo esplicita e specifica contenuta nella Costituzione federale, sulla base della competenza specifica (la cosiddetta riscossione di una tassa in virtù della sua stessa natura). Per il settore della navigazione aerea la competenza specifica, che comprende fra l’altro il reperimento o la predisposizione delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dalla Costituzione federale, deriva dall’articolo 87 Cost.
Secondo la dottrina e la prassi più recenti9, è possibile rinunciare a una base costituzionale esplicita non soltanto nel caso di tributi basati sull’equivalenza individuale. Con riferimento all’esigenza di una base costituzionale, esiste infatti un margine di manovra di diritto costituzionale per i tributi che non si basano sull’equivalenza individuale ma che non sono imposte nel senso delle imposte esplicitamente indicate nella Costituzione, né tasse di altro genere ad esse paragonabili. La riscossione di tributi in virtù di un nesso di causalità può essere accettata nel caso di tributi per i quali sussiste un legame di imputabilità più stretto che non nel caso delle imposte esplicitamente menzionate nella Costituzione, anche se tale legame non raggiunge il grado dell’equivalenza individuale. In questo contesto, ai fini della valutazione dell’esistenza di un legame specifico sufficientemente stretto fra la riscossione della tassa e la competenza specifica risulta determinante soprattutto la natura del rapporto di imputabilità esistente fra la destinazione della tassa e la cerchia degli assoggettati. Il rapporto di imputabilità è inoltre sufficientemente stretto se la destinazione dell’imposta si colloca
all’interno dell’ambito di competenza della rispettiva competenza specifica della Confederazione.
L’articolo 6b capoverso 2 crea le basi per il prelievo di una tassa di vigilanza, riscossa in virtù di una competenza specifica che rende superflua una base costituzionale esplicita. Le attività
9 Cfr. la perizia dell'Ufficio federale di giustizia del 15 luglio 1999 in VPB 64.25, p. 8 segg.