Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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All’UFAC sembra tuttavia mancare una base giuridica adeguata per impedire eventualmente la modifica con mezzi giuridici;
- l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è l’autorità competente in materia di avia-
zione civile pubblica e privata (art. 7 cpv. 1 ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, Org-DATEC, RS 172.217.1). Esso ha il compito di garantire un elevato standard di sicurezza
dell’aviazione civile svizzera (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a Org-DATEC). L’obbligo di notifica dei proprietari di ostacoli alla navigazione aerea è sì sufficiente per ottenere i dati relativi alla creazione di ostacoli alla navigazione aerea (cfr. art. 61 lett. b OSIA), non però per controllare preventivamente che lo spazio aereo sopra la Svizzera resti libero da ostacoli.
Per migliorare questo stato di cose si intende introdurre un obbligo di autorizzazione per la costruzione di ostacoli alla navigazione aerea su tutto il territorio della Svizzera. Questa misura deve essere distinta in particolare dalle regolamentazioni speciali concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea situati nelle immediate vicinanze di aerodromi a tutela delle procedure di atterraggio e di decollo. La possibilità di istituire zone di sicurezza o di rumore è limitata oggi agli aerodromi (art. 42 segg. LNA). Queste regolamentazioni erano state introdotte allo scopo di impedire l’edificazione delle zone situate nei dintorni di aerodromi per «motivi di igiene sociale» (FF 1971 I 197).
I campi d’aviazione devono adottare tutte le misure necessarie a garantire l’esercizio nelle forme del diritto privato (cfr. art. 44b LNA). Se un campo d’aviazione rischia di essere bloccato da costruzioni, deve opporsi con ogni mezzo consentito dal diritto privato se non vuole rischiare il ritiro dell’autorizzazione d’esercizio. L’introduzione di una norma di diritto pubblico a tutela dei campi d’aviazione sarà eventualmente esaminata in un secondo tempo.18
La regolamentazione attuale, secondo cui il Consiglio federale può emanare norme concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea ed esercitare quale ultima ratio il diritto di espropriazineo, dovrà essere dunque sostanzialmente mantenuta (cfr. gli art. 2 e 3 della proposta di modifica della LNA). Sarà inoltre introdotto anche un obbligo di autorizzazione (cpv. 1). Viene chiarito così che l’edificazione di un ostacolo alla navigazione aerea può avvenire esclusivamente previa autorizzazione da parte dell’UFAC. Gli aspetti di tale autorizzazione e della relativa procedura saranno definiti dal Consiglio federale, probabilmente nell’ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1). Nella definizione dell’autorizzazione occorrerà tenere conto segnatamente del principio di proporzionalità.
Secondo le disposizioni della legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di decisione, nell’ambito dell’approvazione di piani ai sensi dell’articolo 37 LNA si decide anche in merito a eventuali ostacoli alla navigazione aerea. Lo stesso vale nel caso di piani approvati secondo quanto stabilito all’articolo 16 della Legge sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0), secondo l’articolo 18 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) nonché secondo l’articolo 9 della legge sugli impianti a fune (LIFT; RS 743.01).
Art. 42-44 Restrizione della proprietà fondiaria; piano delle zone di rumore
La base legale per i piani relativi alle zone di rumore non è più necessaria da quando il rumore provocato dagli aerodromi e le relative conseguenze sono disciplinati in via esaustiva
18 Le proposte per queste norme di diritto pubblico a tutela delle procedure di atterraggio e di decollo negli aeroporti spaziano da idee quali la dichiarazione di impegno del catasto ufficiale delle superfici di delimitazione degli ostacoli nei confronti delle autorità all’introduzione di un piano delle zone di sicurezza «light» che consente di gravare i fondi con una servitù (di diritto pubblico).