Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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2 Spiegazioni relative ai singoli articoli di legge
Art. 3a Accordi internazionali
Cpv. 1
In questo capoverso sono elencati gli ambiti in cui il Consiglio federale può concludere accordi internazionali. Tali ambiti erano finora suddivisi tra due capoversi.
Cpv. 2
Con l’entrata in vigore della Legge federale sulla geoinformazione (LGI), prevista per il 1° luglio 2008, verrà elaborata una parte generale del diritto svizzero in materia di geoinformazione. Quest’ultimo è applicabile a tutti i geodati di base del diritto federale nonché a tutti gli altri geodati della Confederazione, a meno che il diritto federale non preveda disposizioni derogatorie. Secondo il diritto federale, rientrano nel concetto di geodati di base dati georeferenziati che descrivono, con un determinato riferimento temporale, l’estensione e le caratteristiche di determinati spazi e opere, segnatamente la posizione, la natura, l’utilizzazione e i rapporti giuridici. Sono considerate norme federali anche le norme di diritto internazionale direttamente applicabili. Ne consegue che tutti i dati aeronautici con un riferimento spaziale che poggiano su una base di diritto internazionale o di diritto federale sono geodati ai sensi del diritto federale. È previsto pertanto anche che i relativi dati vengano accolti nell’allegato all’ordinanza sulla geoinformazione (OGI), il cosiddetto Catalogo dei geodati di base di diritto federale (CGF). Ai dati aeronautici georeferenziati trova quindi applicazione il diritto generale sulla geoinformazione, salvo il caso in cui il diritto federale preveda norme derogatorie. Queste ultime possono essere contenute in un accordo internazionale direttamente applicabile oppure essere emanate dal Consiglio federale sulla base delle norme di delega contenute nella LGI.
Non sussiste fondamentalmente alcuna urgenza di inserire nella LNA basi giuridiche supplementari, rispettivamente integrative per i dati aeronautici. Indipendentemente da questa considerazione, l'opportunità di una revisione parziale della LNA, che avrà luogo in ogni caso, dovrebbe essere sfruttata per fare chiarezza evidenziando in questo contesto anche la nuova situazione che si crea con la LGI a livello di diritto in materia di navigazione aerea.
L’aggiunta fatta all’articolo 3a capoverso 2 consente di chiarire che gli accordi stipulati dal Consiglio federale nell’ambito dell’articolo 3a LNA possono contenere anche norme concernenti il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione di dati aeronautici.
Cpv. 3 e 4
La versione attuale dell’articolo 3a capoverso 2 LNA delega al Consiglio federale la competenza di stipulare accordi con enti internazionali nel settore della sicurezza aerea. Secondo il testo del messaggio, questa norma di competenza comprende gli accordi volti a disciplinare la cooperazione e la delega nel settore degli spazi aerei internazionali, ossia da un lato i classici accordi di delega nel settore della sicurezza aerea, dall’altro tuttavia anche gli accordi concernenti la formazione di blocchi funzionali di spazi aerei.
In questo contesto, le norme concernenti la regolamentazione della responsabilità per i danni di terzi riconducibili ad azioni illecite da parte della società incaricata della sicurezza aerea rientrano per definizione nel contenuto di tali convenzioni. L’UFAC presuppone pertanto che la norma di delega contenuta nell’articolo 3a capoverso 2 LNA comprenda implicitamente anche la regolamentazione dei necessari aspetti di responsabilità; in questo contesto, norme appropriate possono prevedere in casi specifici anche deroghe al diritto di responsabilità svizzero applicabile (Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confedera-