Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine

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senza sostituzioni; disposizioni corrispondenti sono infatti contenute nella Legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) e nella legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).

Art. 26c

I costi delle inchieste nonché quelli della Commissione saranno assunti anche in futuro dalla Confederazione. Non sono previsti cambiamenti materiali.

Art. 26 d (nuovo)

La direzione e i collaboratori sottostanno alla legislazione sul personale federale e sono assicurati presso la cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

Art. 27 cpv. 2 lett. a

Alla luce della normativa CE applicabile in Svizzera, la condizione che l’impresa debba disporre di un diritto d’uso per un aerodromo svizzero non è più sostenibile. Quale requisito per il rilascio dell’autorizzazione è sufficiente la prova di un diritto d’uso per un aerodromo.

Art. 27 cpv. 2 lett. A Traffico aereo commerciale; autorizzazione di gestione

Il requisito secondo cui l’impresa deve disporre di diritti d’uso per un aerodromo svizzero non è più sostenibile alla luce del diritto UE applicabile in Svizzera. Quale requisito per il rilascio dell’autorizzazione è sufficiente dimostrare di possedere diritti d’uso per un aerodromo.

Art. 27 cpv. 3 e art. 29 cpv. 4 Traffico aereo commerciale; autorizzazione di gestione

Con il postulato 02.3472 «Esame delle disposizioni relative alla limitazione della durata di validità dell’autorizzazione di esercizio» la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha invitato il Consiglio federale a riesaminare la regolamentazione della legislazione concernente la navigazione aerea e a riferire al riguardo. Il Consiglio federale ha accolto il postulato il 20 novembre 2002. Il postulato si basa sul Regolamento 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei che è stato ripreso nel diritto svizzero con la stipulazione dell’accordo bilaterale sulla navigazione aerea con l’UE del 1° giugno 2002 ed è direttamente applicabile. Secondo tale regolamento, le licenze vengono conferite a tempo indeterminato. Secondo l’art. 27 cpv. 3 LNA, rispettivamente l’art. 29 cpv. 4 LNA, le autorizzazioni di gestione devono invece prevedere una scadenza, un aspetto che dall’adozione del diritto UE contraddice il diritto sovraordinato.

Art. 29 cpv. 1bis Autorizzazione di gestione per imprese con sede all’estero; delega

La prassi ha dimostrato che i vettori aerei stranieri richiedono in parte autorizzazioni a breve termine per un singolo volo durante il week-end e nei giorni festivi. Per poter consentire anche in questi casi il rilascio di autorizzazioni, la relativa competenza è delegata già oggi agli esercenti di aerodromi. La delega di tale competenza di autorizzazione era basata in origine sull’art. 4 LNA, secondo cui il Consiglio federale può delegare singoli ambiti o singole competenze di vigilanza alle direzioni degli aerodromi. Essendo formulata in modo troppo generico, questa norma di delega non è tuttavia sufficiente. Se la competenza di autorizzazione è disciplinata a livello di legge, occorre prevedere esplicitamente la possibilità di delega della competenza a terzi a questo stesso livello. La base giuridica necessaria a questo scopo viene istituita con il nuovo capoverso 1bis che offre all’UFAC la possibilità di delegare la competenza di rilasciare singole autorizzazioni a favore di compagnie di volo straniere a esercenti di aerodromi con il loro consenso.