Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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duzione delle tasse aeroportuali, mentre gli aeroporti considerano tali attività come del tutto disgiunte dal trasporto aereo e desiderano pertanto fissare le tasse che coprono i costi per l’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali senza tenere conto dei guadagni derivanti dal comparto non aereo.
Il Consiglio federale consulterà gli aeroporti nonché gli esercenti del traffico aereo maggiormente coinvolti («home carrier») nell’ambito della definizione di eventuali disposizioni concernenti la base di costo da applicare al calcolo delle tasse. All’occorrenza esso avrà inoltre la possibilità di valutare le conseguenze delle disposizioni proposte per l’entità delle tasse aeroportuali per mezzo di simulazioni basate su modelli. Occorre infine aggiungere che nell’elaborazione delle relative basi giuridiche il Consiglio federale dovrà attenersi alle disposizioni di diritto internazionale vincolanti in materia (in particolare ICAO doc 9082/7).
Approvazione delle tasse aeroportuali
Il capoverso 6 conferisce nuovamente all’UFAC la competenza di approvare le tasse aeroportuali se queste vengono prelevate dall’esercente dell’aeroporto per l’utilizzo degli impianti da parte del traffico aereo nonché per l’accesso alle installazioni dell’aeroporto (compensi per l’utilizzo secondo la Direttiva 96/97/CE).
Sino all’entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, della revisione della LNA del 1992 era l’UFAC ad autorizzare le tasse aeroportuali. La regolamentazione risaliva alla LNA originaria del 1948 che prevedeva ancora un’autorizzazione di tutte le tasse aeroportuali. Questa soluzione venne abbandonata, a causa dell’elevato carico di lavoro amministrativo ad essa collegato, a vantaggio di una semplice vigilanza. La prassi ha evidenziato che attraverso l’abolizione dell’obbligo di autorizzazione si è venuta a creare una situazione di incertezza giuridica sia per gli aerodromi che per i loro utenti. Ciò emerge con particolare chiarezza quando un aeroporto aumenta le proprie tasse. Le nuove tasse acquistano carattere obbligatorio con la loro definizione da parte dell’aeroporto; tuttavia l’UFAC può sollevare in qualsiasi momento obiezioni contro un aumento delle tasse aeroportuali. Fintanto che l’UFAC non emana alcuna decisione di vigilanza, resta dunque incerto se ciò debba essere o meno interpretato come un’approvazione implicita dell’aumento delle tasse. Attraverso l’approvazione formale di una nuova tariffa per le tasse, l’aerodromo dispone invece di una decisione giuridicamente vincolante che esprime il fatto che l’UFAC giudica tale aumento conforme alla legge. Si crea così una maggiore certezza del diritto sia per l’aerodromo, sia per i suoi utilizzatori, anche se l’approvazione non esclude che una compagnia aerea possa impugnare una decisione concreta relativa alle tasse opponendo ricorso e affermando a titolo preliminare che la tassa non corrisponde ai requisiti fissati dalla legge. Le esperienze maturate negli ultimi anni hanno infine dimostrato che, a fronte del crescente numero di conflitti insorti fra gli utenti e gli aerodromi, i risparmi in termini di carico di lavoro amministrativo nell’ambito della procedura di consultazione da parte degli aerodromi si sono rivelati nettamente più limitati di quanto previsto in occasione della revisione del 1995. Con i previsti cambiamenti verranno eliminate le incertezze oggi esistenti e l’UFAC verrà dotato dello strumentario necessario per potersi presentare come organo di regolamentazione indipendente del mercato nel settore delle tasse aeroportuali.
Una proposta della Commissione Europea presentata nel gennaio del 2007 intende definire principi comuni per la riscossione delle tasse aeroportuali. Con la direttiva si intende ridefinire il rapporto fra i gestori di aerodromi e i loro utenti esigendo una trasparenza assoluta, la consultazione degli utenti e l’applicazione del principio di non discriminazione nel calcolo delle tasse prelevate dagli utilizzatori degli aerodromi. Si tratta inoltre di creare un organo nazionale forte e indipendente incaricato di mediare in caso di controversie e di dirimerle in tempi brevi. Le modifiche proposte nella LNA sono compatibili con la nuova regolamentazione UE.