Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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di vigilanza di carattere generale quali la gestione dello scambio di informazioni con le autorità di vigilanza straniere, l’osservazione di nuove tendenze di sviluppo nel rispettivo ambito di vigilanza, la realizzazione di indagini di mercato o l’organizzazione di manifestazioni informative nonché l'emanazione di normative non possono essere finanziate per mezzo di emolumenti, poiché non possono essere imputate individualmente a singole persone e società sottoposte a vigilanza. Il grado di copertura dei costi dell’UFAC può essere migliorato soltanto se, oltre agli emolumenti, viene prelevata anche una tassa annua versata in modo indipendente dai soggetti sottoposti a vigilanza, indipendentemente dalla sollecitazione di un atto ufficiale dell’autorità di vigilanza. Attraverso la definizione di un grado di copertura dei costi massimo compreso tra il 40 % e il 60 % viene creato un quadro giuridico. Il grado di copertura dei costi del 60 % non è definito in questo contesto come obiettivo, bensì come un limite massimo.
Questi forfait annuali sono definiti tasse di vigilanza se sono versati dai soggetti sottoposti a una vigilanza statale per il finanziamento delle spese di vigilanza generali che non possono essere coperte mediante emolumenti. Secondo la prassi10, le spese generali, ossia le spese sostenute da un’autorità e non imputabili a singoli individui, possono essere considerate come fattore per la definizione dell’entità di tali tributi nell’ambito del loro calcolo. Nel caso dell’UFAC, le spese dell’attività di vigilanza sono tuttavia talmente elevate che la loro considerazione nell’ambito della calcolo porterebbe alla definizione di tasse la cui entità non sarebbe più proporzionata alla prestazione fornita in contropartita dall’autorità di vigilanza ed esulerebbe pertanto dai limiti degli emolumenti.
La tassa di vigilanza è riscossa presso le aziende sottoposte a vigilanza ma non dalle persone fisiche come ad esempio gli esercenti di aeromobili o i piloti. Per questo ultimo settore dell'attività di vigilanza la OEm-UFAC ha già permesso di portare il grado di copertura dei costi al 30 %. Con la tassa di vigilanza si intende aumentare anche il grado di copertura dei costi legati alla vigilanza delle aziende, affinché a livello complessivo l'Ufficio possa raggiungere un grado di copertura dei costi del 30 %.
Poiché la tassa di vigilanza è versata di fatto unicamente dalle aziende sottoposte a vigilanza, vi è coerenza fra la cerchia dei contribuenti e quella dei beneficiari degli introiti relativi a tale tributo. È dunque possibile imputare in modo specifico l’attività di vigilanza da finanziare attraverso la tassa di vigilanza riscossa allo stesso gruppo dei soggetti sottoposti a vigilanza. L’imputazione è giustificata, poiché la cerchia dei contribuenti coincide con quella delle persone a cui vantaggio vengono utilizzate le entrate derivanti dal tributo. La tassa prelevata annualmente per la copertura delle spese di vigilanza può essere dunque considerata come una tassa causale in virtù di un’equivalenza qualificata dei gruppi. Vegnono creati così gruppi di aziende sottoposte alla vigilanza distinguibili in vettori aerei, aeroporti/aerodromi nonché aziende di costruzione e manutenzione. Sono altresì soggetti alla tassa di vigilanza le aziende fornitrici di servizi di sicurezza aerea come Skyguide e le scuole di volo.
Ai fini della riscossione di emolumenti e tasse è necessaria di principio una base legale formale. Quest’ultima deve descrivere la cerchia degli assoggettati, l’oggetto e la base di calcolo dei tributi (art. 164 cpv. 1 lett. d Cost). Occorre inoltre definire preliminarmente le caratteristiche essenziali quali il soggetto e l’oggetto della tassa nonché, nella misura in cui ciò non emerge già dalla definizione del soggetto e dell’oggetto, anche la base di calcolo della tassa di vigilanza annuale nella legge stessa (cfr. GAAC 64 (2000) n. 25, p. 362 segg.). Queste condizioni vengono attuate nei capoversi da 2 a 6 dell’articolo 6b.
È compito del legislatore valutare nel concreto gli interessi in gioco, ossia giudicare autonomamente l’adeguatezza della riscossione dei tributi e i principi generali che li governano a
10 Cfr. la perizia dell'Ufficio federale di giustizia del 15 luglio 1999 in VPB 64.25, p. 7