Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Quale organo responsabile dell’istituzione venne designata Swissair che già in precedenza aveva organizzato corsi per aspiranti piloti. Il decreto federale è stato prorogato a più riprese e con la revisione della LNA del 1992 le singole disposizioni sono state infine recepite nella legge il 1° gennaio 1995. Sino al 1995 la Confederazione sosteneva la formazione dei piloti presso la SLS con un contributo annuo di svariati milioni di franchi. Nel 1995 il suo contributo ammontava a circa 20 milioni di franchi. Nel 1996 il budget fu ridotto a 15 milioni di franchi in seguito all’adozione di misure di risparmio.
I diplomati della SLS entravano di regola a far parte del corpo dei piloti della Swissair. Ristrutturazioni operate nel 1995 all’interno di SAirGroup (Swissair, Crossair e Balair/CTA)
comportarono la cessione a Crossair di una parte del traffico aereo che fino ad allora era stato gestito da Swissair. I conseguenti cambiamenti nella politica di flotta delle due compagnie generarono un esubero di circa 150 piloti presso la Swissair che di conseguenza smise di assumere nuovi piloti. Ciò portò alla disdetta del contratto tra la Confederazione e Swissair per la gestione della SLS alla fine del 1996. Con il termine dell’addestramento degli allievi all’epoca ancora in formazione, nel luglio del 1997, la SLS è stata abolita nella sua forma attuale. Da allora, le disposizioni concernenti la SLS sono lettera morta e possono pertanto essere abrogate. L’ordinanza sulla Scuola svizzera di aviazione da trasporto (RS
748.221.11), emanata sulla base dell’art. 103b cpv. 3 LNA, dovrà essere a sua volta abrogata per la data di entrata in vigore della revisione della LNA.
Art. 107a Protezione dei dati; elaborazione di dati personali
In base a quanto stabilito dalla legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), con l’articolo 107a il 1° gennaio 2000 è stata creata, in risposta alle esigenze dell’aviazione e di quelle di elaborazione dei dati da parte dell’UFAC, la prima base giuridica a livello di legge. Anche se questa norma concernente l’elaborazione di dati personali da parte dell’UFAC ha saputo soddisfare i requisiti essenziali, risulta evidente ormai da tempo che le attività attualmente svolte dall’UFAC rendono necessaria un’integrazione di questa base giuridica. Da un lato, la regolamentazione attuale deve essere strutturata in modo più completo e dettagliato sulla scorta delle circostanze attuali, dall’altro occorre tenere maggiormente conto dello scambio di dati. Occorre inoltre emanare nuove norme per determinati ambiti per la cui elaborazione esistono basi ancora insufficienti nel campo della protezione dei dati. L’articolo 107a viene adeguato di conseguenza e integrato da un nuovo articolo 107b.
Capoverso 1
La disposizione riformulata menziona in forma generale le autorità incaricate di trattare i dati personali di cui esse necessitano per adempiere ai compiti affidati loro dalla legge. Le «altre autorità» citate nell’articolo comprendono anche altri uffici della Confederazione, quali ad esempio l’Ufficio di inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA), nonché autorità cantonali e comunali. Le «organizzazioni private» svolgono invece compiti che sono stati loro delegati dall’UFAC; si tratta principalmente di alcuni ambiti della vigilanza tecnica oppure dello svolgimento di esami fra il personale attivo nel settore della navigazione aerea.
Capoverso 2 lettere a-d
Le disposizioni contenute in questo capoverso riflettono in larga misura la formulazione attuale. Alle lettere a-d sono citati i settori dell’UFAC in cui si rende necessario trattare dati personali degni di particolare protezione ed eventualmente elaborare profili della personalità. In primo piano vi è l’elaborazione dei dati personali relativi ai piloti e altri titolari di certificati. Oltre alle categorie di dati espressamente menzionate vengono citati anche i «risultati di eventuali chiarimenti supplementari». Si tratta in particolare di chiarimenti che possono rendersi necessari in alcuni casi ai fini di una valutazione dell’attitudine caratteriale.