Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine

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Art. 36d cpv. 1 Modifiche rilevanti del regolamento d’esercizio; termini

Nella prassi è emersa l’esigenza di poter fissare non soltanto un termine più ampio, ma anche scadenze più brevi.

Art. 37 cpv. 1bis (nuovo) Procedura di approvazione dei piani; eccezioni all’obbligo di approvazione dei piani

Il nuovo cpv. 1bis crea la base giuridica formale per escludere piani di progetti di importanza secondaria dall’obbligo di approvazione dei piani. Finora l’articolo 28 dell’ordinanza

sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) prevedeva questa possibilità unicamente a livello di ordinanza.

Art. 37d titolo marginale, cpv. 1

Procedura di approvazione dei piani, consultazione, pubblicazione e deposito dei pia-

ni

Il concetto di «consultazione» deve essere cancellato dal titolo marginale e sostituito con quello di «invito ad esprimere un parere». Dall’entrata in vigore della Legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061), il 1° settembre 2005, il concetto di consultazione è riservato esclusivamente alle procedure di consultazione condotte secondo questa legge. Poiché tuttavia in questo caso non si tratta di una consultazione ai sensi della relativa legge, il termine deve essere modificato.

Nella prassi è emersa anche in questo caso l’esigenza di poter non solo prorogare, ma anche abbreviare il termine. Il cpv. 1 viene adeguato di conseguenza.

Art. 39 Tasse aeroportuali

In tutto l’articolo il concetto di «aerodromo pubblico» viene sostituito con quello di aeroporto, in adeguamento alla terminologia utilizzata agli articoli 36 segg. LNA. Di conseguenza si parla ora di tasse aeroportuali. Un ulteriore cambiamento riguarda le indennità di utilizzo che gli aeroporti possono riscuotere dagli aerodromi sulla base della direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità15 per l’accesso alle infrastrutture aeroportuali. Anche queste indennità sono contenute nelle disposizioni dell’articolo 39. La cerchia delle strutture soggette a tale regolamentazione è desumibile dalla direttiva summenzionata.

Il nuovo capoverso 1 stabilisce, oltre all’autorizzazione alla riscossione di tasse, che

l’esercente dell’aeroporto può riscuotere tasse mediante decisione. Un’eventuale procedura di ricorso si basa sull’articolo 6 LNA.

Il capoverso 2 riporta i principali criteri per la fissazione delle tasse. Non si tratta tuttavia di un elenco esaustivo. Tra i criteri elencati figurano in particolare anche quelli concernenti l’impatto fonico e le emissioni di sostanze nocive degli aerei utilizzati. Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può prevedere che nel calcolo delle tasse si tenga conto della sollecitazione degli impianti al momento dell’utilizzazione. Alla base vi è la volontà di accordare a un aeroporto la possibilità di introdurre un sistema di tasse differenziato in funzione degli orari della giornata e dell’incidenza di traffico.

Costi della sicurezza

In seguito a diversi eventi verificatisi di recente, le misure di sicurezza nel traffico aereo sono state progressivamente intensificate. Le spese per la realizzazione di tali misure (investimen-

15 ABl. L 272 del 25.10.1996