Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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La lettera d è in relazione con procedimenti amministrativi e penali il cui svolgimento rientra nell’ambito di competenza dell’UFAC.
Capoverso 3 lett. a - f
Sono elencati qui gli attori della navigazione aerea i cui dati devono essere trattati in relazione con l’attività di vigilanza sull’aviazione civile (p.es. SWISS, Pilatuswerke, SR Technics, aeroporto di Berna-Belp, Skyguide ecc.).
Nell’ambito dell’elaborazione dei relativi dossier l’UFAC ed eventuali altri servizi incaricati dello svolgimento di compiti di vigilanza devono necessariamente trattare dati, relativi in particolare a persone giuridiche (società) nonché alle persone fisiche attive presso tali società (collaboratori). Si tratta sempre, in questo contesto, dell’elaborazione di dati personali da parte degli uffici incaricati dello svolgimento di compiti di vigilanza in relazione con lo svolgimento di compiti affidati loro dalla legge. L’elenco è formulato in forma sommaria, poiché non è possibile né opportuno indicare nel dettaglio categorie di dati e altri elementi per tutti i casi possibili.
La lettera b menziona in particolare anche le compagnie di volo estere che esercitano la navigazione aerea in Svizzera. Secondo alcuni accordi internazionali, negli aerodromi svizzeri gli aeromobili di compagnie di volo estere sono sottoposti a controlli regolari; i risultati di tali controlli (cosiddetti findings) devono essere quindi trasmessi a una banca dati dell’AESA. Nei confronti delle compagnie di volo i cui aeromobili presentano gravi difetti vengono quindi disposte misure incisive (la cosiddetta «lista nera» dell’Unione europea relativa a determinate compagnie di volo).
cpv. 4 (nuovo)
L’allegato 11 capoverso 3.3.3 della Convenzione del 7 dicembre 1944 sull’aviazione civile internazionale (RS 0.748.0), entrato in vigore alla fine del 2006, prevede l’introduzione del cosiddetto «Ambient Voice Recording Equipment» (AVRE) negli ambienti destinati al traffico aereo. L’AVRE registra conversazioni e rumori di fondo sull’arco di almeno 24 ore. Skyguide ha chiesto all’UFAC di mettere in funzione AVRE nella primavera del 2007.
AVRE consente una ricostruzione più precisa degli infortuni o gravi incidenti. Il sistema fornisce pertanto un contributo essenziale al miglioramento della prevenzione degli infortuni e dunque all’aumento della sicurezza nella navigazione aerea. Con l’introduzione di AVRE è inoltre possibile tenere conto della raccomandazione numero 13 del rapporto finale
sull’incidente Alitalia presso il Stadlerberg verificatosi nel 1990, in occasione del quale era stato chiesto di valutare l’istallazione di microfoni con registrazioni su nastro nei posti di lavoro dei responsabili del traffico aereo (analogamente alla registrazione delle conversazioni al cockpit degli aerei).
Fino all’entrata in vigore della base giuridica esplicita prevista, AVRE sarà introdotto a scadenza determinata e in misura solo limitata, probabilmente direttamente in virtù della base giuridica di diritto internazionale citata.
cpv. 5
La presente disposizione tiene conto delle esigenze attuali e future con una certa apertura e flessibilità. In relazione con la navigazione aerea esisteva ed esiste tuttora l’esigenza di comunicare dati personali e di scambiare dati all’interno della Svizzera nonché - in virtù del carattere internazionale della navigazione aerea - necessariamente anche con l’estero.
Nella pratica la comunicazione e lo scambio di dati personali sono limitati prevalentemente a informazioni di scarsa rilevanza (sotto il profilo della protezione dei dati) oppure a dati statistici. Il problema della comunicazione di informazioni si pone tuttavia anche in relazione con