Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine

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fronte dei margini di manovra disponibili in termini di valutazione. È quindi possibile affidare a un’ordinanza in particolare la definizione degli aspetti di dettaglio, quali i costi specifici da coprire attraverso la tassa e la quantificazione dell’entità assoluta della tassa. L’articolo 6b capoverso 7 prevede pertanto che il Consiglio federale disciplini i dettagli, in particolare le aliquote della tassa, il livello di copertura della tassa di vigilanza e i costi di vigilanza computabili.

La tassa di vigilanza si compone di una tassa di base e di una tassa variabile (articolo 6b capoverso 3). La tassa di base – la cui entità è limitata da un importo soglia – viene distribuita fra tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza secondo il criterio dell’efficienza economica. Essa copre nella sua totalità la parte più esigua dei costi da finanziare per mezzo della tassa di vigilanza. Essa copre i costi di vigilanza imputati regolarmente e indipendentemente dalle dimensioni d’impresa e dalla natura dell’attività svolta da tutti i contribuenti soggetti alla tassa. La quota principale della tassa di vigilanza è coperta dalla tassa variabile. Quest’ultima viene calcolata, per gli aeroporti e le società di servizi di sicurezza aerea, in funzione del numero di movimenti di volo, per le società di gestione dei voli secondo il numero di passeggeri e la quantità di merce trasportata, nonché per le aziende di produzione e di manutenzione e le scuole di volo secondo la cifra d’affari lorda; in tutti e tre i casi la base per il calcolo della tassa è costituita dai dati relativi all’anno precedente.

Art. 8 titolo marginale, cpv. 1, 2 e 7 Obbligo di utilizzare un aerodromo, atterramenti

Secondo i materiali, la definizione degli spazi aerei e delle vie aeree da parte dell’UFAC è posta esclusivamente in relazione con il trasporto di persone a scopo turistico sulle piste di atterraggio in montagna. Nel messaggio concernente la revisione della legge del 1962 si partiva ancora dal presupposto che questa forma di trasporto necessitasse di una particolare autorizzazione individuale da parte dell’UFAC. Nell’ambito di tale autorizzazione, su accordo con il Cantone interessato sarebbero state definite le vie aeree, gli orari di volo e la frequenza dei voli. Tutto ciò oggi non trova più applicazione. Non è inoltre più possibile evincere dai documenti il motivo per cui il concetto di spazio aereo sia stato inserito nella norma

nell’ambito della revisione del 1971. In ogni caso, il capoverso 7 è valido esclusivamente in relazione con le aree d’atterraggio in montagna e per questo motivo non è giustificato menzionare i concetti di spazi aerei e vie aeree nei titoli marginali. Occorre invece adeguare questi ultimi e riportare invece, secondo il contenuto dell’articolo, i concetti di obbligo di atterramento da e su aerodromo nonché di atterramento di aeromobili al di fuori degli aerodromi.

Secondo l’articolo 8 attualmente in vigore, gli aeromobili possono prendere il volo e atterrare soltanto da e su aerodromi. Secondo il capoverso 2 possono essere tuttavia conferite autorizzazioni per l’atterramento e il decollo al di fuori degli aerodromi (cosiddetti atterraggi fuori pista). L’attuale concetto previsto dall’articolo 8 dovrà essere sostanzialmente mantenuto, mentre l’obbligo di autorizzazione (autorizzazione caso per caso o autorizzazione a tempo determinato) dovrà essere sostituto da una regolamentazione di carattere generale contenuta in un’ordinanza del Consiglio federale. In questo contesto occorrerà operare un’ulteriore differenziazione a livello di ordinanza. Soprattutto per le aree di atterramento oggi considerate come atterramenti fuori da aerodromi autorizzati presso gli ospedali l’ordinanza prevede la creazione di una nuova categoria di «aree di atterramento di interesse pubblico». La loro classificazione sistematica come aree di atterramento o come atterramenti al di fuori di aerodromi deve ancora essere chiarita; il sistema duale area di atterramento/atterraggio al di fuori di aerodromi previsto dall’articolo 8 resta tuttavia invariato.

Il capoverso 1 crea le basi per l’emanazione della summenzionata ordinanza del Consiglio federale. Il capoverso 2, che finora conteneva il già citato obbligo di autorizzazione, è stato invece riformulato. Sarà consentita, in misura limitata, la costruzione di edifici e impianti