Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine

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un’applicazione unitaria in tutta Europa. Con l’adesione della Svizzera i regolamenti principali (CE) 1592/2002 nonché le relative disposizioni esecutive (CE) 2402/2003 e (CE) 1702/2003 sono divenuti diritto immediatamente applicabile attraverso l’adozione, nell’allegato,

dell’accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. La partecipazione della Svizzera a quest’agenzia implica fra l’altro che la Svizzera adotti il diritto comunitario derivato (nel concreto: le direttive e le ordinanze CE) nei settori in cui la vigilanza è stata delegata all’AESA. Così, il comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera previsto dall’articolo 21 segg. dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68) riprende i relativi decreti comunitari nell’allegato all’accordo. Il diritto comunitario adottato viene così elevato a livello di diritto internazionale e prevale dunque sulle ordinanze del Consiglio federale, del Dipartimento e dell’Ufficio federale; chi emana le ordinanze è dunque tenuto pertanto a osservarlo. Nell’ambito dell’elaborazione dell’avamprogetto è emersa pertanto la domanda se laddove la LNA stabilisce competenze legislative occorra accennare a tale circostanza mediante

l’aggiunta della clausola «per quanto ciò non contrasti il diritto internazionale». Nel corso dell’attuazione è stato tuttavia rilevato che all’interno della LNA, ma in particolare anche nelle ordinanze esecutive, occorrerebbe adeguare di conseguenza un gran numero di articoli. Per ragioni pratiche si è pertanto rinunciato a una simile integrazione.

L’8 aprile 2008 è entrata in vigore per gli Stati della Comunità Europea il nuovo regolamento principale dell’AESA (CE) n. 216/2008 che sostituisce il regolamento (CE) n. 1592/2008. In merito all’adozione di tale regolamento da parte della Svizzera si deciderà probabilmente nell’ambito del prossimo comitato misto, nel dicembre del 2008.

Al cpv. 1 lett. a il termine tedesco «Eintragungsausweis» viene sostituito con quello di «Eintragungszeugnis». Quest’ultimo viene utilizzato già oggi nella pratica nonché su tutti i moduli. Esso corrisponde inoltre anche alla formulazione utilizzata nell’ordinanza sulla navigazione aerea. La sostituzione non è necessaria in italiano, poiché l'equivalente «certificato d'immatricolazione» già corrisponde all'uso invalso e figura nell'ordinanza sulla navigazione aerea. Il regolamento dell’AESA prevede ora che oltre al certificato di navigabilità possa essere rilasciata un’autorizzazione di volo. Per questo motivo, occorre aggiungere questo termine nel capoverso 1 lettera b.

L’unificazione, prevista dall’attuale capoverso 2, del certificato di navigabilità con il certificato di rumore e di emissione di sostanze nocive non è mai stata attuata. Per gli aerei sottoposti alla vigilanza dell’AESA essa non è comunque più possibile, poiché la normativa CE corrispondente non lo prevede. Il capoverso può essere pertanto abrogato.

L’attuale capoverso 4 viene adeguato dal punto di vista redazionale e diviene il nuovo capoverso 2.

Art. 57 cpv. 1 e 3 Disposizioni concernenti la costruzione e l’esercizio di aeromobili

La partecipazione della Svizzera all’AESA coinvolge anche gli ambiti della costruzione,

dell’esercizio, della manutenzione, e dell’equipaggiamento degli aeromobili. Per armonizzare la terminologia a quella dell'AESA, il termine tedesco «Unterhalt» è sostituito con e quello di «Instandhaltung»; la sostituzione non è necessaria in italiano, poiché il concetto di «manutenzione» figura già nei corrispondenti testi normativi svizzeri.

Art. 60 cpv. 1 Licenze

Per ragioni di completezza, nell’elenco già esistente deve essere inserito anche il personale dei servizi di sicurezza aerea. L’obbligo di licenza esiste già oggi. Le relative modalità sono