Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 39a (nuovo) Coordinamento delle bande orarie
Con l’ordinanza del 17 agosto 2005 concernente il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti (ordinanza sul coordinamento delle bande orarie; RS 748.131.2) è stato applicato il Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. Nell’ordinanza sul coordinamento delle bande orarie, i compiti del coordinatore sono trasferiti all’associazione «Slot Coordination Switzerland» (SCS). Tale disposizione necessita di una base giuridica formale. In virtù dell’articolo 109 LNA, il Consiglio federale era tuttavia autorizzato in questo caso ad adottare le misure necessarie sino all’introduzione di una regolamentazione giuridica. Secondo la prassi della Cancelleria federale, in un caso del genere occorre fissare una scadenza per la regolamentazione, allo scopo di garantire la successiva emanazione delle basi giuridiche formali. L’ordinanza concernente il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti resta pertanto valida sino all’entrata in vigore della regolamentazione giuridica corrispondente, al più tardi tuttavia sino al 31 dicembre 2009. Con il nuovo articolo 39a LNA vengono create le basi giuridiche necessarie a tale scopo. Nell’ordinanza sul coordinamento delle bande orarie il limite temporale dovrà essere abolito per la data di entrata in vigore della revisione della LNA. Occorrerà inoltre adeguare la menzione della base giuridica nell'ingresso. Il fatto che l’attività del coordinatore degli slot sottostà alla legge sulla responsabilità del 14 marzo 195817 è oggi espressamente sancito dall’articolo 9 dell’ordinanza sul coordinamento delle bande orarie. In virtù dell’articolo 1 capoverso 1 lettera f della legge sulla responsabilità, ciò vale tuttavia in ogni caso, poiché al più tardi dal suo inserimento nella LNA il coordinamento degli slot è un compito di diritto pubblico della Confederazione e il coordinatore privato è direttamente incaricato del suo svolgimento.
Art. 41 cpv. 1 Ostacoli alla navigazione aerea
Secondo l’articolo 41 della legge sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) il Consiglio federale può emanare disposizioni per sopprimere gli ostacoli alla navigazione aerea o per impedire che ne sorgano di nuovi e per adeguare la situazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea. In virtù di questa base giuridica, nell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1) il Consiglio federale ha sancito un obbligo di notifica per i proprietari di ostacoli alla navigazione aerea.
Il proprietario deve notificare la costruzione o la modifica di un ostacolo alla navigazione aerea al servizio cantonale (art. 63 segg. OSIA). Quest’ultimo trasmette la notifica all’UFAC che esamina l’oggetto, consulta l’Ufficio federale dell’aviazione militare e della difesa contraerea (rispettivamente le Forze aeree) ed esprime il proprio parere al servizio cantonale. Il proprietario dell’ostacolo alla navigazione aerea è quindi informato in merito alla «decisione» presa dall’UFAC.
La situazione attuale è insoddisfacente per i seguenti motivi:
- con la notifica, il proprietario ha adempiuto il proprio obbligo legale. Se costruisce
l’ostacolo alla navigazione aerea ancora prima della decisione dell’UFAC o nonostante il parere negativo di quest’ultimo, vi sono dubbi riguardo all’esistenza di una base giuridica sufficiente per impedire con mezzi giuridici l’edificazione dell’oggetto;
- lo stesso vale per le modifiche apportate a un ostacolo alla navigazione aerea: con la
notifica della modifica prevista, il proprietario ha adempiuto al proprio obbligo di legge.
17 RS 170.32