Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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All’interno dell’Unione europea si osserva peraltro una chiara tendenza all’abrogazione di una simile condizione. Prima dei recenti allargamenti a dieci e quindi a due ulteriori nuovi Stati membri, soltanto la Germania e l'Austria riconoscevano ancora una simile condizione. Dal canto suo, la Comunità sta valutando attualmente la possibilità di abrogarla.
Per quanto concerne l’ordinanza sulla navigazione aerea (ONA, RS 748.01), il relativo articolo 106 capoverso 1 parla di una «compagnia d’assicurazione autorizzata ad esercitare l’attività in Svizzera in questo settore.» L’articolo 123 capoverso 1 (che riguarda la responsabilità civile nei confronti di terzi al suolo) esige che l’assicurazione sia stipulata con un istituto autorizzato a esercitare in Svizzera questo genere di assicurazioni. A fronte degli sviluppi descritti in atto sul mercato assicurativo internazionale, occorre abrogare le condizioni relative a un’autorizzazione del Consiglio federale o a un accordo delle autorità svizzere per le attività di assicurazione interessate contenute nell’articolo 70 capoverso 1 della LNA come pure negli articoli 106 capoverso 1 lettera d e 123 capoverso 1 ONA.
Viene infine precisato che l’obbligo di assicurazione vale per la responsabilità civile
dell’esercente di aeromobili.
Art. 75 cpv. 1 e 5
In seguito all’abolizione della Commissione della navigazione aerea si rende necessaria una modifica del capoverso 1 che prevede la consultazione della commissione.
La seconda modifica apportata al capoverso 1 è la conseguenza di un adeguamento al diritto internazionale. Il 5 settembre 2005 è entrata infatti in vigore per la Svizzera la Convenzione del 28 maggio 1999 per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal23). Con questa convenzione è stato sottoposto a revisione il diritto di responsabilità civile nel settore della navigazione aerea. Esso contiene fra l’altro nuove disposizioni in materia di responsabilità per i vettori contrattuali in caso di decesso o di infortunio di viaggiatori e di distruzione, smarrimento o danni al bagaglio da viaggio o alle merci, nonché un obbligo di assicurazione. Basandosi sulla norma di delega contenuta nell’articolo 75 capoverso 1 LNA, per la data di entrata in vigore della convenzione il Consiglio federale ha adeguato il diritto a livello di ordinanza alle nuove disposizioni. Il regolamento sul trasporto aereo del 3 ottobre 1952 è stato abrogato e sostituito dall’ordinanza del 17 agosto 2005 sul trasporto aereo (OTrA)24. Al contempo sono state adeguate anche singole disposizioni contenute nell’ONA. L'obbligo di assicurazione non è stato sinora espressamente menzionato nella norma della LNA. Esso rientra tuttavia nel concetto di responsabilità civile in senso lato e ha pertanto già potuto essere introdotto a livello di ordinanza sulla base del diritto vigente. Per dovere di completezza, l’obbligo di assicurazione viene ora accolto anche
nell’elenco di cui al capoverso 1.
La formulazione «a tal fine (il Consiglio federale) si attiene ai principi degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera» viene sostituita da una formulazione più precisa di tale obbligo: «a tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali che vincolano la Svizzera». Tale modifica non comporta alcuna modifica del contenuto del capoverso.
Il capoverso 5 si riferiva all’adozione del Protocollo di Montreal n. 3. Dall’entrata in vigore della Convenzione di Montreal, il 5 settembre 2005, valgono le disposizioni contenute
all’interno di quest’ultima, rispettivamente dell’OTrA. Il capoverso può essere pertanto abrogato.