Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine

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disciplinate nell’ôrdinanza del 30 novembre 1995 concernente le licenze del personale della sicurezza aerea (OLPS); RS 748.222.3), basata a sua volta sugli articoli 24 e 25

dell’ordinanza sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01), secondo cui è il Dipartimento a stabilire quali categorie di personale della navigazione aerea necessitano di una licenza rilasciata dall’Ufficio federale per l’esercizio della propria attività e a emanare le relative prescrizioni.

Art. 61 (abrogato) Tessera d’allievo

La tessera d’allievo per piloti è una soluzione adottata in modo isolato dalla Svizzera. La norma era contenuta già nella LNA del 1948. Dai materiali non è peraltro possibile evincere per quale motivo la tessera d’allievo fosse espressamente menzionata nella legge. Le regolamentazioni internazionali non contemplano la tessera d’allievo per piloti. Quest’ultima è invece contenuta nelle norme internazionali per il personale addetto alla sicurezza aerea. Sotto il profilo giuridico non vi è alcuna necessità di menzionare esplicitamente nella legge la tessera d’allievo. Ai sensi dell’articolo 60 capoverso 3 LNA, il Consiglio federale emana norme concernenti il conferimento, il rinnovo e il ritiro dell’autorizzazione. Gli articoli 24 e 25 ONA delegano la competenza al Dipartimento che può quindi stabilire se e a quali condizioni rilasciare una tessera d’allievo.

Art. 70 cpv. 1 Garanzia della responsabilità civile; obbligo di assicurazione

Le modifiche proposte sono una logica conseguenza dell’evoluzione intervenuta negli ultimi anni sul mercato delle assicurazioni dei rischi. La posizione assunta in precedenza dagli Stati, che prevedeva di riservare il proprio mercato alle aziende che avessero la propria sede o una succursale sul territorio nazionale, ha ceduto il passo a una politica di apertura per quel che concerne i contratti assicurativi transfrontalieri. Il codice di liberalizzazione delle operazioni invisibili nel settore assicurativo dell'OCSE, che il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato nel 2003, prevede che i contratti assicurativi concernenti la responsabilità civile di coloro che utilizzano aeromobili «potranno essere liberamente stipulati fra un beneficiario dell’assicurazione di uno Stato membro e qualsiasi azienda di un assicuratore estero, sia che esso abbia sede nel paese di residenza del beneficiario dell’assicurazione o in un altro Stato membro». La revisione della legge e dell’ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA, RS 961.01) e

dell’ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS, RS 961.011) del 2005 ha permesso di armonizzare la legislazione svizzera in materia di assicurazioni private con il codice OCSE summenzionato. L’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza prevede ora che le compagnie di assicurazione che hanno la propria sede all’estero ma non possiedono succursali in Svizzera non siano soggette alla vigilanza delle autorità competenti svizzere per la copertura dei rischi legati alla navigazione aerea. La passata esigenza di una vigilanza da parte delle autorità svizzere giustificava l’obbligo di avere la propria sede o una succursale nel nostro Paese.

La legislazione svizzera in materia di navigazione aerea contiene tuttavia ancora obblighi che possono essere considerati inconciliabili con il codice OCSE e dunque incompatibili con queste regole. Così, l’articolo 70 capoverso 1 LNA stabilisce che l’esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili debba essere assicurato «presso una società autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare nella Svizzera questo genere

d’assicurazione». Va osservato che anche senza l’impegno della Svizzera nell’ambito

dell’OCSE questa formulazione, ereditata dalla vecchia Legge federale sulla sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione del 1855, è divenuta comunque obsoleta, poiché oggi il Consiglio federale non concede più simili autorizzazioni.