Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine

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ti, gestione di impianti, personale) sono notevolmente aumentate e ammontano oggi in alcuni casi a ben più del 20 per cento delle spese di gestione di un aeroporto. La regolamentazione del finanziamento di tali spese diviene dunque un elemento decisivo per la concorrenza fra aeroporti. Dal punto di vista legale, la Svizzera ha adottato l’ordinamento della Comunità europea. Essa dispone pertanto di margini di manovra solo ancora limitati per quanto concerne le misure di sicurezza da attuare.

Nel dibattito relativo alle spese di sicurezza riveste un ruolo centrale la domanda se una misura di sicurezza sia da annoverare fra i compiti generali dello Stato e debba essere pertanto finanziata dalla collettività in virtù del suo carattere sovrano oppure se essa serva primariamente alla navigazione aerea e debba essere pertanto sostenuta da chi usufruisce di tale servizio. Nel proprio Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera, il Consiglio federale ha preso posizione in merito alla questione, dichiarando che la pubblica amministrazione deve sostenere i costi per la protezione dalle attività rivolte contro lo Stato in quanto tale (p.es. il dirottamento di un aereo svizzero).

Con riferimento alla sicurezza, in un aerodromo occorre assicurare soprattutto lo svolgimento dei compiti seguenti:

a) controllo degli accessi (recinzioni, controllo dei passaggi, pattuglie) da e nell’area protetta

b) controllo passeggeri e bagagli a mano

c) controllo dei bagagli registrati (compresa l’identificazione dei passeggeri)

d) controllo della merce e della posta trasportate

e) sicurezza degli aerei (vigilanza, search/check)

f) controllo degli immediati dintorni dell’aeroporto (al di fuori dell’area protetta)

g) lotta contro la criminalità

h) intervento in caso di atti criminali contro l’aviazione civile (allarme bombe, dirottamento)

i) controllo dei confini

j) controllo del traffico

k) espulsioni

l) addetti alla sicurezza (Tiger/Foxes)

Lo svolgimento dei compiti citati alle lettere a) - e) rientra per principio nell'ambito di competenza dei soggetti che partecipano al sistema della navigazione aerea. Si tratta dunque di costi non legati a un'attività sovrana. Secondo il sistema di finanziamento attualmente in vigore, ogni aerodromo ha la responsabilità di garantire, in modo possibilmente efficiente e nel rispetto delle norme internazionali, la sicurezza per le proprie strutture. Esso può incaricarsene personalmente oppure delegare questo compito a una società terza (o alle autorità locali). Indipendentemente da chi fornisce in ultima analisi tali prestazioni, all’aerodromo vengono fatturate tutte le spese. Poiché questo servizio costituisce un presupposto fondamentale per uno svolgimento sicuro del traffico aereo, le relative spese rientrano nel settore della navigazione aerea e vengono finanziate di conseguenza tramite le tasse aeroportuali. Le spese per la sicurezza imputate alle compagnie di volo, alle società di spedizione o alla Posta vengono sostenute da queste ultime secondo un principio di causalità; tali costi sono peraltro nettamente inferiori alle spese di sicurezza degli aeroporti.

I compiti elencati ai punti f)– l) non sono legati al trasporto aereo in senso stretto, bensì rientrano nell’ambito del controllo di confine o della lotta alla criminalità. Le spese per il loro svolgimento sono dunque a carico dello Stato. Le spese per i compiti elencati ai punti f), g), h) e

j) sono sostenute dai Cantoni, trattandosi di classici compiti di polizia che essi sono tenuti a svolgere in ogni caso. Ciò vale fondamentalmente anche nel caso dei costi necessari per lo svolgimento delle attività i) e k). A determinate condizioni, la Confederazione stanzia tuttavia