Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine

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Art. 91 Disposizioni penali; contravvenzioni

L’imperativo della determinatezza del diritto penale quale conseguenza del principio di legalità prevede che le caratteristiche del comportamento punibile e le relative conseguenze debbano essere descritte con sufficiente precisione all’interno della legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legge deve essere formulata in modo sufficientemente preciso da consentire al cittadino di orientare di conseguenza il proprio comportamento e di prevedere con un grado di certezza adeguato alle circostanze le conseguenze di un determinato comportamento25. Secondo la norma attuale sono punite tutte le infrazioni compiute intenzionalmente o per negligenza della legge, di tutte le prescrizioni d’esecuzione nonché di eventuali accordi internazionali, senza che vengano tuttavia specificati con esattezza i comportamenti punibili. La nuova formulazione dell’articolo 91 tiene maggiormente conto del principio di determinatezza delle norme di diritto penale rispetto alla dicitura attuale, riportando esplicitamente tutte le infrazioni possibili nell’ambito di questa legge e delle relative disposizioni esecutive. Al capoverso 1 lettere a-f nonché al capoverso 3 vengono specificate le fattispecie che costituiscono infrazioni. In particolare, sulla base del capoverso 1 lettera d è punibile chi contravviene a una prescrizione d’esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile. Le ordinanze esecutive dovranno essere adeguate di conseguenza e contenere un rinvio alla comminatoria contenuta nell’articolo 91 lettera d.

È inoltre punito con la multa chi contravviene a una decisione significatagli sotto comminatoria della pena prevista da questo articolo e chi non ottempera a un onere derivante da una concessione o da un’autorizzazione.

Il capoverso 2 prevede ora la possibilità di raddoppiare la multa fino a 40'000 franchi in caso di gravi infrazioni secondo il capoverso 1 lettere a-c. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale o di un’altra legge che per le infrazioni previste dal capoverso 1 preveda pene più severe.

Secondo il diritto vigente è punito chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene ad accordi internazionali sulla navigazione aerea. Questa fattispecie viene precisata nel senso che è punito con la multa il pilota di trasporti aerei che viola in modo ripetuto e grave nei riguardi dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui inosservanza devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi. Un esempio in tal senso è costituito dal Regolamento (CE) n. 261/2004 adottato e direttamente applicabile nell’ambito dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo che in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato prevede una compensazione pecuniaria o assistenza e dunque obblighi di sanzionamento dello Stato.

In adeguamento al sistema di sanzioni del Codice penale svizzero (CP)26, in vigore dal 1° gennaio 2007, viene abolito il concetto di arresto. Secondo il comma 2 attualmente in vigore, nei casi di esigua gravità si può prescindere da ogni pena. Questa norma può essere eliminata, poiché è valida in ogni caso in virtù dell’articolo 52, in vigore dal 1° gennaio 2007.

Art. 103b-d (abrogato) Chiusura della Scuola svizzera di aviazione da trasporto

La Scuola svizzera di aviazione da trasporto (SLS) fu costituita a suo tempo sulla base del decreto federale del 3 ottobre 1958, concernente provvedimenti intesi a promuovere la formazione di giovani piloti per contrastare l’acuta mancanza di piloti degli anni Cinquanta.

25 DTF 119 IV 244

26 RS 311.0