Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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le sulle ferrovie13 (Lferr) e nell’ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni14 (OII).
L’abolizione della CFIA e la creazione di una nuova commissione decisionale che comprenda anche i compiti dell’UIIA e del SII esige un adeguamento della LNA e delle due ordinanze esecutive OIIA e OII. Queste ultime dovranno essere sostituite da una nuova ordinanza.
Dopo la consultazione gli articoli 25-26d modificati saranno completamente rielaborati sotto il profilo redazionale.
Art. 25
L’incarico di svolgere le inchieste sugli infortuni aeronautici resta fondamentalmente invariato. Alla nuova commissione compete una responsabilità strategica e operativa per le inchieste relative agli infortuni aeronautici. Essa definisce la gestione della qualità ed è responsabile della garanzia della qualità. Con il nuovo controllo della qualità si intende potenziare l’effetto preventivo dell’attività svolta dai servizi di inchiesta sugli infortuni aeronautici. La commissione rappresenta il servizio di inchiesta sugli infortuni presso il pubblico e assicura il contatto con il dipartimento. Essa esamina e approva rapporti di inchiesta, svolge consultazioni e intrattiene rapporti con il DATEC e le aziende nella misura in cui ciò risulta necessario per l’esercizio dei propri compiti. Essa può far capo anche a consulenti stranieri allo scopo di garantire l’indipendenza. I compiti dell’ufficio di inchiesta sugli incidenti secondo quanto stabilito dall’art. 15 Lferr restano fondamentalmente invariati.
Il dipartimento verifica, sulla base del rapporto d’esercizio annuale nonché nell’ambito di regolari colloqui con il presidente della commissione, se la commissione di inchiesta sugli infortuni svolge correttamente i propri compiti. Al dipartimento non è consentito impartire istruzioni specifiche alla commissione. Il dipartimento sottopone al Consiglio federale la domanda di nomina dei membri della commissione, gli obiettivi annuali e il rapporto di gestione. Preventivo e conto economico sono integrati nel preventivo della Segreteria generale.
Art. 26
In questo articolo vengono indicati gli organi della Commissione sugli infortuni aeronautici. Si tratta della commissione nonché di un segretariato con un direttore. La nomina dei membri della commissione spetta al Consiglio federale. Il presidente viene nominato dalla commissione. La commissione è composta da nove membri al massimo. Si garantisce così la necessaria competenza specialistica all’interno della commissione rendendo comunque ancora possibile lavorare in modo efficiente. La commissione possiede il seguente profilo di conoscenze: competenze manageriali, conoscenza dei processi e delle procedure all’interno della Confederazione, conoscenze specialistiche del traffico aereo e terrestre, conoscenze giuridiche e mediche.
Il responsabile del segretariato è responsabile anche della direzione operativa del Servizio di inchiesta sugli infortuni. Dirige personalmente inchieste, istituisce responsabili delle inchieste e nomina i propri collaboratori con il consenso della commissione. Il direttore è un membro della commissione con funzione consultiva.
Art. 26a e 26b
Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare la procedura d’inchiesta. Non sono previsti cambiamenti materiali nella procedura. Con le disposizioni esecutive si intende armonizzare le procedure del SII e dell’UIIA allo scopo di aumentarne nella misura del possibile l’efficienza. La regolamentazione della disponibilità di documenti può essere qui cancellata