Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine

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quanto osservato riguardo all’art. 107a capoverso 2 lettera d; in singoli casi eccezionali potrebbe infatti rendersi necessario comunicare anche dati personali degni di particolare protezione.

L’accenno all’«adempimento dei compiti loro affidati dalla legge» non si riferisce unicamente ad attività derivanti dalla LNA, bensì anche a quelle che la Svizzera è tenuta a svolgere sulla base di decisioni vincolanti di organizzazioni o accordi internazionali.

Nel caso delle «autorità estere» citate si tratta in particolare delle autorità della navigazione aerea straniere; nel caso delle «organizzazioni internazionali» si tratta invece delle diverse organizzazioni della navigazione aerea attive a livello europeo o mondiale in cui la Svizzera coopera o a cui aderisce. Nella comunicazione internazionale di dati personali è necessario garantire, in questo contesto, una «protezione adeguata» (cfr. art. 6 LPD).

Art. 107b (nuovo) Protezione dei dati; diritti di accesso cpv. 1

Secondo l’allegato 7 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale citata precedentemente, la Svizzera, rispettivamente l’UFAC sono tenuti a tenere un registro degli aeromobili. La relativa regolamentazione è contenuta negli articoli 52 segg. Come in altri Paesi esteri, le indicazioni contenute in questo registro sono da sempre pubblicamente accessibili anche in Svizzera. Questa circostanza, finora non esplicitamente menzionata nella legge, viene ora ancorata a livello legislativo.

cpv. 2

I dati personali amministrati dall’UFAC sono strettamente necessari per adempiere ai compiti assegnati dalla legge all’Ufficio di inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e d’ora in avanti anche alla Commissione sugli infortuni aeronautici. Da sempre l’UFAC mette a disposizione questi dati su richiesta dell’UIIA. Da diverso tempo l’UIIA può inoltre accedere direttamente ai dati personali di cui necessita per mezzo di una procedura di interrogazione dei dati. In vista dello svolgimento di un compito stabilito dalla legge al servizio della sicurezza aerea,

l’utilizzo della procedura di interrogazione dei dati è stata finora giudicata una soluzione transitoria accettabile.

Art. 108a Requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo cpv. 1 e 2 (nuovi)

Nel Rapporto sulla politica aeronautica (FF 2005 1599), il Consiglio federale osserva che il rispetto sistematico delle basi giuridiche internazionali e di quelle complementari nazionali vigenti assicurerebbe a tutte le aziende attive nel settore dell’aviazione civile la possibilità di godere di un certo livello di sicurezza minimo. Queste basi giuridiche includono standard di sicurezza già rivelatisi efficaci nella pratica («norme tecniche riconosciute»). Nell’aviazione civile, questi standard di sicurezza vengono in genere stabiliti da regolamenti internazionali quali gli standard dell’ICAO. Un livello di sicurezza superiore è assicurato da norme che corrispondono al cosiddetto stato della tecnica («best practice»). Queste norme, spesso definite anche raccomandazioni o, in inglese, «recommendations», si basano sulle scoperte della scienza e della tecnica e sono in genere economicamente sostenibili per la maggioranza delle aziende attive nel campo dell’aviazione civile. Ove oggettivamente indicato e se il legislatore accorda i margini di manovra necessari, occorre definire o applicare, in un’ottica di ottimizzazione della sicurezza della navigazione aerea svizzera, disposizioni che vanno oltre le norme tecniche riconosciute e che riflettono lo stato attuale della tecnica («best practice»). Un aumento del livello di sicurezza implica a lungo termine un guadagno in termini di immagine e dunque un vantaggio competitivo per le compagnie di volo svizzere rispetto alla concorrenza straniera. Il Consiglio federale è tuttavia anche consapevole del fatto che un innal-